sabato 12 maggio 2012

Organo di controllo e revisione legale dei conti nella s.r.l. (art. 2477 c.c.)

Restano ancora parecchi dubbi sulla interpretazione del nuovo articolo 2477 del codice civile che innovando i controlli sulle Srl apre in dottrina una diatriba non di poco conto sulla qualità stessa dei controlli.
La Massima notarile n. 124 sotto riportata sostiene la tesi per cui nella srl, in caso di nomina del revisore (persona fisica o società di revisione), questo è tenuto ad esercitare sia la revisione legale che il controllo sulla gestione – tesi che non è sostenuta dalla lettera della norma, né è giustificabile da un punto di vista sistematico. A precisarlo è il Caso Assonime 3/2012, in tema di “Prime applicazioni del nuovo regime dei controlli nella srl”.

In base all'attuale formulazione dell'art. 2477 c.c. - come da ultimo modificato dall'art. 35 d.l. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, in vigore dal giorno 10 febbraio 2012 - il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o revisore".

Si ritiene che l'organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. E' pertanto legittima la clausola statutaria che espressamente preveda tale facoltà.

L'autonomia statutaria, rispetto a quanto disposto dal regime legale, può inoltre prevedere le seguenti "varianti" convenzionali:

(a) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito;

(b) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.;

(c) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

(d) può prevedere che le scelte di cui ai due punti precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei soci, senza modificazione statutaria.

La nuova formulazione del primo comma dell'art. 2477 c.c., là dove stabilisce che "Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo", impone un esame caso per caso degli statuti sociali, al fine di verificare se debba intendersi derogato il regime legale, impedendo così la nomina di un organo monocratico in mancanza di una preventiva modificazione dello statuto.

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