venerdì 8 novembre 2013

Rivalutazione beni impresa: nuovo articolo pubblicato

Il DDL di Stabilità 2014, dell'articolo 6, riapre la facoltà di rivalutare i beni dell'impresa e le partecipazioni riproponendo quasi fedelmente quanto già previsto negli articoli da 10 a 16 della legge n. 342/2000, che ha interessato l'ultima volta dei beni iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007. Si evidenziano le novità della disciplina proposta nel DDL attualmente in discussione al Senato.
 
In data 15 ottobre 2013 è stato varato il Disegno di Legge di Stabilità 2014: in attesa di conoscere il testo del provvedimento e della approvazione definitiva si può notare l’introduzione di svariate novità in campo fiscale, tra cui spicca la possibilità, per società e imprenditori individuali, di “rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 2000, n. 342 , e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012”(art. 6 , Misure fiscali per il lavoro e le imprese).
 
Le finalità di un precedente e similare provvedimento furono ben descritte nella Circolare del ministero delle Finanze 207/E del 16 novembre 2000 secondo cui il provvedimento in esame "da un lato intende realizzare una maggiore rappresentatività dei dati di bilancio senza rinunciare, dall'altro, al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni".
 
La Legge di Stabilità torna quindi a prevedere la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni. Questo provvedimento permette alle imprese di far valere la loro reale patrimonializzazione e avere una maggiore base sulla quale calcolare gli ammortamenti.
 
Questo avviene in deroga all’art. 2426 c.c., che in particolare prescrive l’iscrizione delle immobilizzazioni “al costo di acquisto o di produzione” compresi i costi accessori.
 
Alla rivalutazione civilistica si può discrezionalmente accompagnare anche quella tributaria: il costo di tale opportunità è il pagamento di un’imposta, in sostituzione della tassazione sui redditi e dell’Irap (nonché delle addizionali corrispondenti), che ammonta a:
  • 16% sui cespiti ammortizzabili;
  • 12% sui cespiti non ammortizzabili.
La rivalutazione come già più volte chiarito in passato deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
 
La norma prevede inoltre la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo della rivalutazione, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 10% di detto importo. 
 
Scarica l'articolo completo Legge di Stabilità e rivalutazione dei beni pubblicato sul Quotidiano fiscale di MySolution
 

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