martedì 19 ottobre 2010

Indeducibilità compensi amministratori: interrogazione parlamentare








Analisi degli effetti di una recente ordinanza della Corte di cassazione in materia di indeducibilità delle spese per i compensi degli amministratori di società di capitali.

Abbiamo già affrontato l'argomento del trattamento fiscale e previdenziale dei compensi degli amministratori di società di capitale.

Ci torniamo perchè il sottosegretario all’Economia, rispondendo all’interrogazione parlamentare del 30 settembre, n. 5-03498 affronta la problematica scaturente dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, recentemente, ha affermato l’indeducibilità dal reddito d’impresa dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali.


TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante affronta la problematica scaturente dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 18702 del 13 agosto 2010, ha affermato l'indeducibilità dal reddito d'impresa dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 95, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dispone che «i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico».

In particolare, come precisato dall'Agenzia delle entrate, il riferimento all'esercizio in cui i compensi sono «erogati» impone - in deroga al generale principio di competenza che governa la determinazione del reddito d'impresa - la deducibilità dei compensi agli amministratori secondo il principio di cassa.


Peraltro, la deducibilità del compenso presuppone la sua inerenza all'attività d'impresa secondo il principio di cui all'articolo 109, comma 5 del Tuir, inerenza che va valutata caso per caso in relazione alla specifica fattispecie considerata.

Rimandiamo inoltre ad un interessante articolo sui compensi degli amministratori per chi ritiene utile approfondire la questione.

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