giovedì 9 dicembre 2010

Aprire partita IVA con il REGIME DEI MINIMI

Guida al Regime dei Contribuenti Minimi

Viste le continue richieste ripropongo qualche breve considerazione sul regime dei contribuenti minimi e la relativa guida al regime dei contribuenti minimi, liberamente scaricabile.

La guida contiene informazioni pratiche e sintetiche sul regime fiscale dei contribuenti minimi per i piccoli imprenditori e professionisti.

Alcune osservazioni
Il regime dei contribuenti minimi è decisamente consigliato per:
  • le piccole partite iva, professionisti ed imprese, che operano nel settore dei servizi ed hanno pochi costi da scaricare e non risultano quindi danneggiati dalla indetraibilità dell'IVA. I vantaggi aumentano all'avvicinarsi alla soglia limite dei ricavi 30.000 euro. Da valutare l'utilità del regime caso per caso con il proprio commercialista al diminuire dei ricavi complessivi.
  • chi ha come clienti i privati (non viene effettuata ritenuta)
  • chi ha altri redditi che può evitare il cumulo ( es. lavoratore dipendente che decide di aprire partita iva).
Non sempre però le agevolazioni sono così convenienti.
  • é vero che questi soggetti non pagheranno irap, ma è anche vero che non avendo un'organizzazione autonoma non l'avrebbero probabilmente pagata comunque.
  • Inoltre da una prima analisi resta l'obbligo di ritenuta, costringendo quindi ad un perenne credito di imposta (fatta eccezione per quei soggetti che hanno come clienti principalmente privati). Strano che non si sia uniformata la normativa a quella sulle nuove attività produttive.

Breve sintesi normativa


Condizioni d'accesso
Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro.

Limite all'acquisto di beni strumentali
il soggetto che opta per il regime semplificato non deve aver effettuato cessioni all'esportazione e non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori. Inoltre, non deve aver erogato somme in forma di utili di partecipazione agli associati né aver acquistato, anche mediante contratti d'appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro.

Applicazione del regime: 1° gennaio 2008
I soggetti che possiedono questi requisiti e gli operatori che già applicano nel 2007 il regime della franchigia possono, già dal 1° gennaio 2008, iniziare a operare automaticamente da contribuenti minimi. I contribuenti che iniziano un'attività, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare con modalità ed entro i termini previsti.

Il nuovo regime fiscale: esoneri, semplificazioni e niente studi di settore!
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti: registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, tenuta e conservazione dei registri e documenti (con l'eccezione delle fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione), dichiarazione e comunicazione annuale e, per concludere, compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. Anche ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. E, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri, sono inoltre esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Esenzione IRAP
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta anche l'uscita dalla platea dei soggetti sottoposti al calcolo e al versamento dell'imposta sulle attività produttive.

Principio di cassa
L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto "principio di cassa". Il principio, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, trova quindi applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi.

Ovviamente il consigli è di valutare vantaggi e svantaggi con il proprio professionista di fiducia

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In particolare evidenzia i vantaggi e le agevolazioni del nuovo e semplificato regime, nonché i requisiti per accedervi.

5 commenti:

MC ha detto...

Una cosa rilevante che sto provando in prima persona è che essendo soggetto ad imposta sostitutiva il contribuente minimo pare non possa dedurre oneri come quello relativo alle forme di assicurazione/previdenza complementare. Questo è profondamente ingiusto, considerato che proprio il contribuente minimo, che non è dipendente, ha un chiaro interesse ad utilizzare queste forme integrative.

Millennium Bags ha detto...

Ciao massimo, come sempre commenti preziosi e puntuali. si, gli svantaggi della tassazione separata purtroppo. però il tuo è un caso davvero poco frequente, ma hai assolutamente ragione, come per altri oneri personali che non avendo altri redditi è impossibile dedurre. conviene sempre fare una verifica di convenienza con il proprio commercialista o direttamente in agenzia entrate.

Felter Roberto ha detto...

sull'obbligo di ritenuta ho qualche dubbio. Nel senso che non mi risulta che il regime dei minimi, di per se, abbia modificato quella che è la legislazione relativa alla ritenuta d'acconto, per cui se la devi fare con il regime dei minimi, la avresti dovuta applicare con qualsiasi regime tu scelga. Ad esempio una ditta individuale, registrata alla camera di commercio come artigiano, che con la contabilità ordinaria non è obbligata ad emettere fattura con ritenuta d'acconto, non è obbligata ad emetterla nemmeno se è in regime dei minimi. Ovviamente IMHO. :)

Millennium Bags ha detto...

@Roberto: certo, la ritenuta resta, era una speranza di riforma normativa. ;-)

Anonimo ha detto...

Un saluto a tutti. Anche io sono un "minimo". In merito al perenne stato di "creditore" vs lo Stato mi viene da supporre che, idealmente, tutto finirà quando si andrà in pensione. confermate?

Grazie, Ignazio

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