Disponibile il decreto ministeriale che - in attuazione
dell’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - detta la disciplina della liquidazione Iva per
cassa, applicabile alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Soggetti ammessi: Il nuovo regime di liquidazione dell’IVA per cassa è ammesso per i soggetti passivi con volume di affari non superiore a 2 milioni di euro
Tipologia dei destinatari della fattura: il differimento dell’IVA è possibile solo per le operazioni nei
confronti dei sogggetti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di
impresa, arte o professione.
Per chi sceglierà il nuovo regime,
l'Iva di beni e servizi sarà esigibile al momento del pagamento dei relativi
corrispettivi, cioè quando la fattura verrà incassata.
Il momento di
effettuazione dell'operazione segue le disposizioni dell'art. 6 del Dpr
633/1972.
La fattura, quindi, va emessa quando
l'operazione viene effettuata, ma l'inserimento dell'imposta a debito nella
liquidazione mensile o trimestrale viene posticipata all'incasso.
ATTENZIONE!: L'evidente vantaggio rispetto ai
soggetti senza Iva per cassa viene attenuato, però, dal fatto che chi opterà per il nuovo regime, dovrà posticipare al momento del
pagamento del corrispettivo anche il diritto alla detrazione dell'imposta sugli
acquisti di beni e servizi.
Il decreto conferma che il volume d'affari è costituito
dalle operazioni effettuate nel periodo, a nulla rilevando l'incasso delle
fatture emesse.
Il nuovo regime contabile dell'Iva
per cassa non pregiudica il recupero dell'imposta da parte dei clienti che non
avranno, quindi, motivo di esercitare pressioni dissuasive.
In merito ai pagamenti parziali il
decreto chiarisce che l'imposta diviene esigibile (o detraibile) in proporzione
al rapporto fra il corrispettivo incassato (o pagato) e l'importo totale
dell'operazione.
Dopo il dm dello scorso 11 ottobre,
che ha fissato al 1° dicembre 2012 la data di applicazione del nuovo regime
contabile, manca solo il provvedimento delle Entrate che dovrà definire le
modalità per l'esercizio dell'opzione e della revoca ma è certo che i
contribuenti con volume d'affari 2011 (e 2012) non superiore all'importo di due
milioni di euro possono applicare questo regime dal prossimo mese di dicembre
2012.
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