lunedì 22 ottobre 2012

Iva per cassa


Disponibile il decreto ministeriale che - in attuazione dell’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - detta la disciplina della liquidazione Iva per cassa, applicabile alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Soggetti ammessi: Il nuovo regime di liquidazione dell’IVA per cassa è ammesso per i soggetti passivi con volume di affari non superiore a 2 milioni di euro

Tipologia dei destinatari della fattura: il differimento dell’IVA è possibile solo per le operazioni nei confronti dei sogggetti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Per chi sceglierà il nuovo regime, l'Iva di beni e servizi sarà esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, cioè quando la fattura verrà incassata. 
Il momento di effettuazione dell'operazione segue le disposizioni dell'art. 6 del Dpr 633/1972.
La fattura, quindi, va emessa quando l'operazione viene effettuata, ma l'inserimento dell'imposta a debito nella liquidazione mensile o trimestrale viene posticipata all'incasso.

ATTENZIONE!: L'evidente vantaggio rispetto ai soggetti senza Iva per cassa viene attenuato, però, dal fatto che chi opterà per il nuovo regime, dovrà posticipare al momento del pagamento del corrispettivo anche il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi.

Il decreto conferma che il volume d'affari è costituito dalle operazioni effettuate nel periodo, a nulla rilevando l'incasso delle fatture emesse.

Il nuovo regime contabile dell'Iva per cassa non pregiudica il recupero dell'imposta da parte dei clienti che non avranno, quindi, motivo di esercitare pressioni dissuasive.

In merito ai pagamenti parziali il decreto chiarisce che l'imposta diviene esigibile (o detraibile) in proporzione al rapporto fra il corrispettivo incassato (o pagato) e l'importo totale dell'operazione.

Dopo il dm dello scorso 11 ottobre, che ha fissato al 1° dicembre 2012 la data di applicazione del nuovo regime contabile, manca solo il provvedimento delle Entrate che dovrà definire le modalità per l'esercizio dell'opzione e della revoca ma è certo che i contribuenti con volume d'affari 2011 (e 2012) non superiore all'importo di due milioni di euro possono applicare questo regime dal prossimo mese di dicembre 2012.


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