La normativa sulla responsabilità solidale dell’appaltatore ha effetti importanti sul sistema dei rischi di impresa. Amministratori e Sindaci dovranno tenerne conto sia adottando procedure adeguate, sia evidenziando eventuali fondi rischi in bilancio.
Ricordiamo oltre ai rischi legali (da non sottovalutare)
anche i rischi derivanti dall’interruzione del servizio. Appare evidente che se
si sospendono i pagamenti al fornitore non in regola difficilmente questo potrà
eseguire il contratto con tutti i rischi connessi anche per l’appaltatore.
Riferimenti
normativi
Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo
13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) –
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che,
sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006,
ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito
dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
Sintesi del
provvedimento
La disposizione prevede la responsabilità dell’appaltatore
e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal
subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito
del contratto.
La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente
acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla
data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla
stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF
o da professionisti abilitati.
La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore
che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al
subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.
Entrata in vigore della disposizione
Le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n.
83 del 2012 trovano applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati
a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto
2012.
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a
carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura
tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge
n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a
partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della
norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente
in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in
relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
Acquisizione della documentazione
Un’altra criticità sollevata con riferimento alla
norma in questione attiene alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore
deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute,
scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il
vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare in esame
ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e
dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del
DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto
adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
La
dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva deve indicare:
- - il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- - il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- - gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- - contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
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