sabato 6 aprile 2013

Concordato preventivo: documentazione, indipendenza del perito, concordato in bianco.


La normativa riguardante il concordato preventivo è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni riscuotendo notevole interesse tra imprese e professionisti del diritto coinvolti in programmi di ristrutturazione e risanamento.

La crisi economica e la stretta bancaria mantengono sempre attuale questo strumento che dovrebbe, almeno nelle intenzioni del legislatore, offrire un più celere pagamento dei creditori rispetto alle altre procedure concorsuali.

Proviamo, con l'aiuto della norma, a sintetizzare le principali caratteristiche e peculiarità del concordato che oggi si arricchisce del cosi detto "concordato in bianco".

Ricorso e documentazione allegata
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. 
Il debitore deve presentare con il ricorso i seguenti documenti
  1. una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa
  2. uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  3. l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
  4. il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili
  5. un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione di cui sopra devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di indipendenza (ex art 67 lf *), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. 

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. 

Concordato in bianco
L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione come sopra descritta entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni – nel caso di pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine è necessariamente di 60 giorni - e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

La norma peraltro prevede che entro il termine concesso dal Tribunale il debitore possa depositare alternativamente domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma primo, L.F.. 

Gestione ordinaria e straordinaria
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. 
Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. 

Effetti
I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del ricorso, contenente la domanda, nel registro delle imprese, il debitore gode degli effetti protettivi tipici del procedimento di concordato di cui all’articolo 168 della legge fallimentare. 
Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la predetta data di pubblicazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato, ed estendendo la sanzione di nullità, già prevista dal primo comma per le azioni esecutive, anche a quelle cautelari promosse o proseguite sul patrimonio del debitore successivamente alla citata data di pubblicazione.

* Requisiti indipendenza:
Un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

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