sabato 29 giugno 2013

Srl semplificate startup innovative: novità dal DL Lavoro

La disciplina delle SRL Semplificate e delle Start Up - SRL INNOVATIVE è stata ulteriormente semplificata dal decreto legge n. 76 del 28 giugno, c.d.  DL Lavoro pubblicato in questi giorni in Gazzetta ufficiale.

1) SRL SEMPLIFICATA

Modifiche volte a razionalizzare la riforma Passera e ad eliminare le distorsioni legate all'età dei soci. Sintesi delle Novità:

  • srl semplificata potrà essere costituita da soci persone fisiche. Abolito limite di età di 35 anni;
  • coerentemente eliminato il divieto di cedere quote a soggetti di età superiore ai 35 anni;
  • Amministratori potranno essere anche non soci;
  • Eliminate le società a capitale ridotto, contribuendo a semplificare le forme societarie introdotte da Passera e spesso pleonastiche e poco utili.


Articolo 2463 bis - le parti in verde sono state abrogate dal DL Lavoro.

Società' a responsabilità limitata semplificata
La societa' a responsabilità limitata semplificata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1)     il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2)     la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3)     l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4)     i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5)     luogo e data di sottoscrizione;
6)     gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e l'eventuale atto e' conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili. 

2) START UP: SRL INNOVATIVE

Modifiche di rilievo riguardano anche le SRL innovative (Start up) introdotte attraverso il dl 18/10/2012 n. 179, conv. con modificazioni con legge 17/12/2012 n. 221 che vedono ridursi i limiti di accesso e quindi si amplia la platea dei potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni..

In particolare:
a)    viene abrogata lettera a) della norma che prevedeva che i soci persone fisiche  al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, dovessero detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria;
b)    viene ridotto dal 20% al 15% l’importo delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggior valore fra costo e valore della produzione, requisito per poter accedere al regime di vantaggio delle Start up;
c)   potranno godere del regime agevolato anche le società con almeno i 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di laurea magistrale;
d)    viene estesa la possibilità di utilizzo del regime premiale alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE semplificando non poco i dubbi interpretativi in merito alle caratteristiche innovative necessarie per accedere ai benefici di legge.

3) DECRETO LAVORO

Sotto riportiamo a titolo documentale gli estratti del decreto che interessano:

  • Srl semplificate
  • abolizione Srl a capitale ridotto
  • Srl innovative (start up)




















4) RIFLESSIONI

Molto ci sarebbe ancora da fare per eliminare storture e distorsioni di legge ma per ora accontentiamoci di questa piccola manutenzione volta più a modificare errori e forse (ma qui si pensa male) anche qualche follia della legge Fornero sulle Partite IVA che ad innovare seriamente mediante riforme coerenti e di sistema.

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