La rivalutazione del costo delle partecipazioni
di Andrea Arrigo Panato, Dottore Commercialista e Revisore legale in
Milano
Abstract
La legge di stabilità 2014 ha riaperto la
possibilità di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni non
negoziate in mercati non regolamentati possedute alla data del 1 gennaio 2014.
Il termine per la predisposizione delle perizia di stima e per il pagamento
dell'imposta sostitutiva è il 30 giugno 2014.
L'imposta da corrispondere dovrà essere pari
al 2% del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni non qualificate
e al 4% per le partecipazioni qualificate.
1. Finalità
L'articolo 1 co. 156 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di
stabilità del 2014) ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di
acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 gennaio 2014,
effettuando i relativi adempimenti entro la data del 30 giugno 2014. La rideterminazione del costo o valore di
acquisto delle partecipazioni è una agevolazione più volte riproposta in questi
anni dal legislatore.
La possibilità di rideterminare mediante una perizia giurata di stima il
valore di acquisto delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati
regolamentati può essere vantaggiosamente utilizzata dal contribuente al fine
di ridurre la plusvalenza tassabile in
caso di cessione delle partecipazioni stesse.
Il costo di acquisto "rideterminato", secondo le modalità
contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei
redditi diversi di cui all'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR).
A seguito della rivalutazione il nuovo valore della partecipazione assume
la natura di prezzo di acquisto della stessa ai fini della quantificazione
delle plusvalenze realizzate.
Si ricorda che, in occasione delle successive cessioni delle partecipazioni
rivalutate, il confronto tra il
corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a
minusvalenze fiscalmente rilevanti.
Per poter utilizzare a tali fini il valore delle partecipazioni alla data del
1 gennaio 2014, in luogo del loro costo storico, il contribuente è tenuto a predisporre
un’ apposita perizia giurata di stima del patrimonio
netto aziendale a valore di mercato alla data di riferimento e al pagamento
di un’ imposta sostitutiva nella misura del 2 o del 4 per cento del valore così
rideterminato, a seconda che si tratti di partecipazioni non qualificate o
qualificate.
Il termine entro il quale asseverare
la perizia ed effettuare il pagamento
dell'imposta è fissato al 30 giugno 2014
2. Soggetti ammessi al regime agevolato
La disposizione in esame è rivolta a tutti i contribuenti:
- che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria
- che alla data del 1 gennaio 2014 possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, ovvero di una partecipazioni non qualificata.
La circolare n. 12/2002 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito i soggetti
interessati all’agevolazione:
- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali;
- le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni, salvo quanto previsto dalle convenioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
3. Partecipazioni rivalutabili
La norma si applica esclusivamente ai titoli, alle quote e ai diritti, non
negoziati nei mercati regolamentati. L'ambito oggettivo della norma comprende quindi:
- le partecipazioni rappresentate da titoli (quali le azioni);
- le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di Srl);
- i diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni).
4. La perizia giurata di stima
Come accennato, i contribuenti che detengono partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e terreni edificabili e con destinazione agricola, alla data
del 1 gennaio 2014, possono rideterminare i valori di acquisto di tali partecipazioni
a tale data.
Il nuovo valore è determinato sulla base di una perizia giurata di stima; in
particolare, per le partecipazioni il valore è determinato in relazione alla frazione
del patrimonio netto della società rappresentativa della partecipazione stessa.
Si ricorda che detta perizia deve essere redatta, con le responsabilità
sancite dall'articolo 64 del codice di procedura civile, esclusivamente dai
seguenti soggetti:
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- iscritti nel Registro dei revisori legali.
- I periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio ai sensi dell’art. 32 del RD 20.09.34 n. 2011.
La relazione di stima deve essere riferita al valore di mercato dell'intero patrimonio sociale e sottoposta a
giuramento.
Il valore "rideterminato" è utilizzato ai fini della
determinazione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione a
titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni, in luogo del costo o
valore di acquisto.
Come precisato dalla circolare 5 giugno 2002, n. 47/E, la predisposizione
della perizia può essere effettuata anche successivamente alla cessione della
relativa partecipazione, esclusivamente «per i contribuenti che versano
l’imposta sui redditi diversi di natura finanziaria in sede di presentazione
della dichiarazione dei redditi». Ciò non è quindi possibile nei regimi di
risparmio amministrato o gestito.
Copia originale della perizia, unitamente ai dati identificativi
dell’esperto e al codice fiscale della società periziata (nonché unitamente
alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva) devono essere conservati
dal contribuente ed esibiti o trasmessi su richiesta dell’Amministrazione
finanziaria.
5. Trattamento fiscale delle spese sostenute per la perizia
Il trattamento fiscale delle spese sostenute per la perizia varia a seconda
che la stessa sia predisposta per conto di:
- Società: la spesa è deducibile dal reddito di impresa per quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei 4 successivi;
- Soci: la spesa può essere portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo sostenuto da ciascuno di essi.
6. Il pagamento dell'imposta sostitutiva
I contribuenti che intendono avvalersi della rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni, alla data del 1 gennaio 2014, devono
corrispondere un’ imposta sostitutiva nella misura del:
- 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate.
L'imposta puo' essere versata entro il 30
giugno 2014 in un’ unica soluzione ovvero essere rateizzata fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
7. Perfezionamento della rivalutazione
L’opzione per la rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni non
quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate
con il versamento, entro il 30 giugno 2014 previsto:
·
dell’intero
importo dell’imposta sostitutiva dovuta;
·
ovvero,
in caso di pagamento rateale, della prima rata.
Pertanto il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima
rata) oltre il termine previsto dalla norma comporta l’impossibilità di
utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo delle plusvalenze
realizzate. Il contribuente in questo caso potrà richiedere il rimborso
dell’imposta sostitutiva versata in ritardo.
L’omissione del versamento delle successive rate non compromette la validità della rideterminazione del valore ma comporta l’iscrizione a ruolo degli omessi pagamenti (artt. 10 e ss., d.P.R. 602/1973) con possibilità di avvalersi, a determinate condizioni, del ravvedimento operoso ex art. 13, d.lgs. 472/1997 con la conseguente riduzione delle sanzioni.
L’omissione del versamento delle successive rate non compromette la validità della rideterminazione del valore ma comporta l’iscrizione a ruolo degli omessi pagamenti (artt. 10 e ss., d.P.R. 602/1973) con possibilità di avvalersi, a determinate condizioni, del ravvedimento operoso ex art. 13, d.lgs. 472/1997 con la conseguente riduzione delle sanzioni.
8. Modello Unico
Il modello Unico dovrà contenere, nel quadro RT, indicazione dell’avvenuta
rideterminazione tramite perizia asseverata del valore fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni detenute. Nel quadro citato dovrà essere indicato il
valore rivalutato, l’imposta sostitutiva e l’eventuale scelta per la
rateizzazione. Si ricorda che anche i contribuenti che presenteranno il modello
730 saranno tenuti a compilare il quadro RT del modello Unico Persone Fisiche
da presentare con il relativo frontespizio.
I contribuenti saranno altresì obbligati a comunicare la cessione della
partecipazione interessata dalla rivalutazione.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 15.02.2013 ha chiarito che
l’omessa indicazione nel modello unico
dei dati relativi alla rideterminazione del costo delle partecipazioni
costituisce una violazione formale che non pregiudica gli effetti delle
rivalutazione.
9. Antielusione
L’agevolazione in esame è soggetta a quanto previsto dall’ art. 37 – bis
del DPR 600/73 che considera inopponibili all'amministrazione finanziaria gli
atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche,
diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e
ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
Si segnala, in merito, la sentenza n. 97/46/2011 del 27 luglio 2011 della
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 che contribuisce a
rendere sempre più complicato l’utilizzo di norme espressamente agevolative
previste dal nostro ordinamento.
La sentenza
contesta al contribuente persona fisica di aver ceduto le partecipazioni
detenute in società di capitali ad altra società avendo in precedenza
effettuato la rivalutazione del valore delle quote sociali ex D.L. n. 282/2002
avendo poi nei due mesi successivi la cessione delle partecipazioni, le società
cedute distribuito i dividendi a favore del nuovo socio partecipante.
I giudici della
Commissione tributaria regionale per la Lombardia hanno ritenuto che il
contribuente abbia posto in essere una condotta elusiva volta ad ottenere un
risparmio fiscale sulla distribuzione di utile con la seguente motivazione: “il
ricorso alle norme agevolative di rivalutazione è l’indispensabile presupposto
del complesso meccanismo abusivo teso a nascondere la effettiva capacità
contributiva del contribuente rispetto alle utilità economiche ricavate dalla
società dallo stesso partecipata avvalendosi di schermi societari.”
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