Quando lo statuto stabilisce che
il consiglio è composto da due amministratori - o da un numero di
amministratori variabile da un minimo di due ad un massimo
determinato ovvero, nella s.r.l., da due o più amministratori - si
ritiene legittima la clausola che prevede la nomina anche di un
solo consigliere delegato (o che disciplina, anche in via generale,
la delega dei poteri) senza la contestuale previsione della
decadenza dell'intero consiglio in caso di disaccordo sulla revoca
del consigliere delegato.
In tutte le ipotesi in cui il numero paritario degli amministratori può comportare dissensi paralizzanti o insuperabili difficoltà gestorie, l'interesse dei soci potrebbe essere meglio tutelato mediante il ricorso in via generale (e non solo nella specifica ipotesi della revoca del consigliere delegato) alle ben note clausole "simul stabunt simul cadent" che prevedono la decadenza di tutti gli amministratori quando venga meno anche uno solo di essi.
Fonte: Massima Consiglio Notarile di Milano
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