Ovvero del valore legale del titolo di studio......... Nella costituzione non esiste e se esistesse, farebbe d'uopo
modificare, colla procedura indicata nel testo del solenne documento, il
comando dannoso alcuna norma la quale faccia obbligo al cittadino di
munirsi di certificati provvisti di bolli più o meno vistosi per
dimostrare la propria attitudine ad esercitare un qualsiasi lavoro. Non
esiste, perché inutile, avendo lo stato, gli enti pubblici ed i privati
ovviamente il diritto di controllare, nel modo che ritengono più
opportuno, se all'opinione del cittadino risponde l'attitudine sua
effettiva.
Dico che la sostituzione della «facoltà» all'«obbligo» di presentare
diplomi i quali provino l'attitudine, non é cagione di alcun
inconveniente rilevante, ed é fecondo di notabili vantaggi.
L'obbligo fa si che tutti i certificati abbiano, se non la realtà,
un'apparenza di uguaglianza. Il trenta e lode, qua largito facilmente,
ha lo stesso valore legale di quello a stento altrove concesso. Dove é
l'interesse alla severità? Quale l'incitamento per scolari e studenti ad
iscriversi ed a persistere sino alla fine nella frequenza di istituti
severi? Se il possesso di diplomi é volontario, se i diplomi renderanno
testimonianza di studi diversi, ognuno avrà interesse a seguire quei
corsi e quei maestri i quali per sé dicano il contenuto e il valore
degli studenti perseguiti.
Luigi Einaudi
(Prediche inutili)
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