L’articolo 7, comma 2, lettera dd),
del decreto legge 13
maggio 2011 , n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 , n.
106, consente ai contribuenti che detenevano al 1° luglio 2011 titoli, quote o
diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e
con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto
alla predetta data.
Il costo di acquisto rideterminato, secondo
le modalità contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del
calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a),
b), c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917 e successive
modificazioni (TUIR). Per poter utilizzare il valore
“rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta
sostitutiva del 2 o del 4 per cento del valore risultante da un’apposita
perizia giurata di stima.
La nuova rideterminazione del costo o valore
di acquisto delle partecipazioni e dei terreni
La norma in esame consente la possibilità di
rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate
in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola,
purché detenuti alla data del 1° luglio 2011.Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto
Tale valore non può essere incrementato degli
oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e
donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla
spesa sostenuta per la redazione della perizia.
La perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1°
luglio 2011 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita
perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine
del
Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle
perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati
regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti
nell’elenco dei revisori legali dei conti
Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria
del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in
cui la perizia sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione
al comma 5, dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la
relativa spesa è deducibile dal reddito
d’impresa della società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata
sostenuta e nei quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora,
invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa
sostenuta aumenta il costo rivalutato
delle partecipazioni.
Il
versamento dell’imposta sostitutiva
L’efficacia della procedura di
rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei
terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura
del:-
· 2 per cento del valore risultante dalla
perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- · 4 per cento del valore risultante dalla
perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
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