lunedì 4 marzo 2013

Responsabilità solidale negli appalti, ovvero ristabiliamo i ruoli tra Agenzia Entrate e Parlamento

Assistiamo impotenti da troppo tempo ad un cambiamento di ruolo dell'Agenzia delle Entrate. 

Il parlamento, sempre più concentrato sulle esigenze di cassa di breve periodo, senza una minima visione strategica di politica finanziaria si limita sempre più a ratificare indirizzi e suggerimenti dell'Agenzia delle Entrate, aumentando a dismisura gli adempimenti burocratici a carico delle imprese e rendendo sempre più complesso (qualche magistrato recentemente si è spinto più in là usando la parola impossibile) esercitare da parte del contribuente il diritto alla difesa.

La strada intrapresa è evidentemente sbagliata. Sbagliata sia in punta di diritto sia dal punto di vista dei risultati (scarsi) ottenuti.

Si finisce per tartassare sempre di più i contribuenti onesti senza colpire i veri evasori.

La norma è diventata cosi complessa che non solo pesa burocraticamente sulle imprese ma certamente rallenta i controlli. Semplificare aiuta non solo le imprese ad adempiere correttamente ai loro obblighi fiscali, aiuta altresì ad effettuare verifiche e controlli utilizzando meno risorse da parte dell'Agenzia.

Ricordiamo inoltre che la competitività di un Paese si misura non solo in termini di pressione fiscale ma anche di semplicità, certezza del diritto, facile comprensione per l'imprenditore, anche straniero, delle norme in essere nel nostro Paese. 

Ad aggravare la situazione si stanno stratificando una serie di norme che non solo invertono l'onere della prova sul cittadino (es. redditometro ecc) ma che costringono l'impresa contribuente a sostituirsi all'Agenzia in qualità di controllore con costi e sanzioni rilevanti.

Uno degli ultimi e gravosi  provvedimenti è rappresentato dalla responsabilità solidale delle imprese committenti nei contratti di appalto.


Con l’art. 13-ter del “decreto per la crescita” (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) è stato modificato l'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248: in particolare, è stato sostituito il comma 28 e sono stati aggiunti i commi 28-bis e 28-ter.

Il “decreto per la crescita” (DL 83/2012) ha introdotto:
  • la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto;
  • una sanzione amministrativa, in capo al committente, da 5.000 a 200.000 euro nel caso in cui egli effettui il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante gli avvenuti versamenti fiscali (eventualmente anche dal subappaltatore), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.
Con la Circolare n. 2/E del 1° marzo 2013 ( Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore - Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 - Problematiche interpretative - pdf l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla disciplina dettata in merito alla responsabilità solidale dell’appaltatore.

Riportiamo il comunicato stampa che ne fornisce una breve sintesi

Responsabilità solidale negli appalti - I nuovi chiarimenti delle Entrate

La circolare n. 2/E di oggi, che fa seguito alla circolare n. 40/E del 2012, fornisce ulteriori chiarimenti sulla responsabilità solidale negli appalti, introdotta dal “decreto crescita”. L’art. 13 ter del Dl 83/2012 stabilisce, infatti, per il committente o per l’appaltatore l’obbligo di verificare l’esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva da parte rispettivamente dell’appaltatore o del subappaltatore. Questa regola si applica al contratto di appalto di opere e servizi come definito dall’art. 1655 del Codice civile. Pertanto, restano fuori, ad esempio, gli appalti di fornitura dei beni così come il contratto d’opera e quello di trasporto. Escluse anche le stazioni appaltanti, i condomìni e, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche non soggetti passivi Iva. Il documento di prassi chiarisce inoltre che le nuove disposizioni hanno una portata generale, nel senso che prescindono dal settore economico in cui operano le parti contraenti.

Ambito oggettivo - Restano quindi fuori dal perimetro tracciato dalla nuova norma le tipologie di contratto diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, come: gli appalti di fornitura dei beni, il contratto d’opera (art. 2222 del Codice civile), il contratto di trasporto (articoli 1678 e seguenti), il contratto di subfornitura (L. 192/98) e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. La circolare chiarisce inoltre che le nuove disposizioni hanno una portata generale e non riguardano, dunque, solo gli operatori economici del settore edilizio. Nel ribadire che rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, indicazione peraltro già contenuta nella circolare n. 40/E, l’Agenzia spiega anche che l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente a una nuova stipula: ne consegue che le nuove disposizioni si applicano, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto dello scorso anno. 


Ambito soggettivo - Il documento di prassi chiarisce che la nuova responsabilità solidale si applica ai contratti di appalto e subappalto conclusi da soggetti che li stipulano nell’ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici (articoli 73 e 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir). Restano escluse sia le stazioni appaltanti sia le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva. Fuori anche il condominio, perché non rientra tra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir. 

Casi particolari - La circolare si sofferma inoltre su alcune ipotesi particolari. Ad esempio, in caso di più contratti tra le stesse parti, la certificazione che attesta la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva relativi al contratto d’appalto può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica. Quanto, infine, ai pagamenti effettuati tramite bonifico (o con altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata), è necessario attestare la regolarità dei versamenti scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettua la disposizione bancaria, e non anche di quelli scaduti al momento in cui vengono accreditate le somme.


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