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lunedì 22 ottobre 2012

Iva per cassa


Disponibile il decreto ministeriale che - in attuazione dell’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - detta la disciplina della liquidazione Iva per cassa, applicabile alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Soggetti ammessi: Il nuovo regime di liquidazione dell’IVA per cassa è ammesso per i soggetti passivi con volume di affari non superiore a 2 milioni di euro

Tipologia dei destinatari della fattura: il differimento dell’IVA è possibile solo per le operazioni nei confronti dei sogggetti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Per chi sceglierà il nuovo regime, l'Iva di beni e servizi sarà esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, cioè quando la fattura verrà incassata. 
Il momento di effettuazione dell'operazione segue le disposizioni dell'art. 6 del Dpr 633/1972.
La fattura, quindi, va emessa quando l'operazione viene effettuata, ma l'inserimento dell'imposta a debito nella liquidazione mensile o trimestrale viene posticipata all'incasso.

ATTENZIONE!: L'evidente vantaggio rispetto ai soggetti senza Iva per cassa viene attenuato, però, dal fatto che chi opterà per il nuovo regime, dovrà posticipare al momento del pagamento del corrispettivo anche il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi.

Il decreto conferma che il volume d'affari è costituito dalle operazioni effettuate nel periodo, a nulla rilevando l'incasso delle fatture emesse.

Il nuovo regime contabile dell'Iva per cassa non pregiudica il recupero dell'imposta da parte dei clienti che non avranno, quindi, motivo di esercitare pressioni dissuasive.

In merito ai pagamenti parziali il decreto chiarisce che l'imposta diviene esigibile (o detraibile) in proporzione al rapporto fra il corrispettivo incassato (o pagato) e l'importo totale dell'operazione.

Dopo il dm dello scorso 11 ottobre, che ha fissato al 1° dicembre 2012 la data di applicazione del nuovo regime contabile, manca solo il provvedimento delle Entrate che dovrà definire le modalità per l'esercizio dell'opzione e della revoca ma è certo che i contribuenti con volume d'affari 2011 (e 2012) non superiore all'importo di due milioni di euro possono applicare questo regime dal prossimo mese di dicembre 2012.


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lunedì 4 maggio 2009

IVA per cassa: breve guida ed alcune osservazioni a caldo

Ho notato tra alcuni clienti molta attesa per l’iva per cassa. A mio parere l’agevolazione è in parte sopravvalutata sia per le limitazioni di fatturato (che ne penalizzano l'utilizzo per chi si occupa di cessione di beni) sia perché chi opera nel settore dei servizi già prima poteva utilizzare la proforma anche se non sempre veniva accettata dal cliente (multinazionali, ecc..) per eccessiva complicazione delle procedure contabili e per mantenere il vantaggio della detraibilità dell’ iva. In questo senso il nuovo regime non modifica di molto la situazione. Rimarrà quindi un problema di potere contrattuale.

Visto comunque l'interesse con cui è stata accolta la circolare dello Studio sull'argomento da parte dei nostri clienti credo possa essere utile condividere anche con i lettori del blog alcune veloci riflessioni sull'argomento.

Sono riflessioni a caldo e quindi per maggiori approfondimenti vi rimando alla circolare che può essere utilizzata come breve guida al regime dell'iva per cassa e come sempre in questi casi vi consiglio di confrontarvi con il vostro commercialista prima di prendere qualunque decisione operativa.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 26 MARZO 2009 (GU N. 96 DEL 27 APRILE 2009) che disciplina per i soggetti Iva con volume d'affari non superiore a 200mila euro la possibilità di poter differire, al momento dell'incasso, l'esigibilità dell'Iva sulle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

La disciplina, quindi, non trova applicazione relativamente alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

Il regime è opzionale e può riguardare anche una singola operazione, sino all'avvenuto raggiungimento del limite dei 200.000 euro. In pratica, il contribuente deve effettuare un monitoraggio costante durante l'anno e cessare l'applicazione del regime dal momento in cui la soglia di 200mila euro viene superata.

La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire dell'Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l'indicazione: "Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla L. 28.1.2009, n. 2”
La mancata annotazione produrrà l'assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie.

Vantaggi derivanti dall’applicazione dell’Iva “per cassa”

  • Il contribuente non deve anticipare il versamento dell'imposta se non ha ancora riscosso il relativo corrispettivo, con conseguenti vantaggi sotto il profilo finanziario.

Problematiche derivanti dall’applicazione dell’Iva “per cassa”

  • Come espressamente previsto dall’articolo 3 del decreto attuativo, il diritto ad operare la detrazione dell’imposta, se e nei limiti in cui spetti, sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato.
  • il contribuente deve effettuare un monitoraggio costante durante l'anno degli incassi e pagamenti ai fini della liquidazione dell’imposta.
  • il contribuente deve effettuare un monitoraggio costante durante l'anno e cessare l'applicazione del regime dal momento in cui la soglia di 200mila euro viene superata.

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