Visualizzazione post con etichetta startup innovative. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta startup innovative. Mostra tutti i post

martedì 11 febbraio 2014

Startup innovative, finalmente gli incentivi fiscali

Il 31 gennaio 2014, dopo aver ricevuto il via libera europeo, il decreto interministeriale MISE-MEF recante la disciplina di dettaglio sugli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative effettuati da aziende e privati, è stato firmato dai ministri competenti, Fabrizio Saccomanni e Flavio Zanonato. Il decreto è attualmente in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Chi può godere delle agevolazioni
Investitori privati e società che investono in startup innovative possono beneficiare delle agevolazioni fiscali in esame. Ovviamente per via indiretta i preincipali beneficiari saranno proprio le startup che troveranno più semplice rivolgersi al mercato per cercare nuovi capitali.

Periodi agevolati
Godono delle agevolazioni fiscali per gli investimenti in startup innovative effettuati da aziende e privati negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e – a seguito dell’estensione compiuta con la L. 99/2013 di conversione del DL Lavoro – 2016

Agevolati gli investimenti sia diretti sia indiretti
Gli incentivi a sostegno delle startup innovative (ex art. 29 della L. 221/2012 di conversione del Decreto Crescita 2.0) prevedono i seguenti casi:
  • investimenti diretti effettuati dal soggetto sia esso persona fisica o impresa in startup innovative;
  • investimenti indiretti effettuati dal soggetto sia esso persona fisica o impresa in organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup.

La misura delle agevolazioni
Ai sensi della norma, le persone fisiche e giuridiche che investono in startup innovative possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:
  • Investitori privati (e altri soggetti IRPEF): i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a euro 500.000, effettuati in ciascun periodo d’imposta;
  • Società di capitali: i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires) possono dedurre dal proprio reddito un importo pari al 20% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a euro 1.800.000, effettuati in ciascun periodo d’imposta.

Incentivi più interessanti per startup sociali ed energy green
Maggiori gli incentivi previsti per gli investimenti in due particolari tipologie di startup:
  •  startup a vocazione sociale;
  • startup che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico

Il decreto interministeriale prevede infatti le seguenti maggiorazioni:
  • soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche: una detrazione pari al 25% della somma investita;
  • soggetti passivi sul reddito delle società: una deduzione pari al 27% della somma investita.

Vincoli all’investimento
L’investimento per il quale si è fruito dell’agevolazione deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza del beneficio fiscale.

Tempi di entrata in vigore
Il decreto concertato tra i Ministri dell’Economia e delle Finanze Fabrizio e dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato, sarà pubblicato nelle prossime settimane in Gazzetta Ufficiale pubblicazione a cui è subordinata l’entrata in vigore del provvedimento.

Modello Unico 2014 ed investimenti 2013

Il modello UNICO 2014 è già stato arricchito con un nuovo prospetto dedicato alle agevolazioni per gli investimenti in startup innovative e permetterà di applicare la misura alle operazioni compiute nel 2013.

COMUNICATO STAMPA: Startup, completato iter dm su incentivi a breve pubblicazione in G.U. 

Il presente editoriale è stato pubblicato lunedì su MySolution | Post





Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

sabato 13 luglio 2013

Crowdfunding, approvato regolamento Consob, scarica la scheda di sintesi

Consob pubblico il regolamento sul Crowdfunding (Comunicato stampa del 12 luglio 2013)

La Consob ha pubblicato oggi il regolamento in materia di "Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line(equitycrowdfunding).
Il decreto crescita bis del 2012 ha introdotto, tra l'altro, gli articoli 50-quinquies e 100-ter nel TUF, che disciplinano, rispettivamente, la "Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative" e le "Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali" - e ha delegato la Consob ad adottare le relative disposizioni di attuazione. La norma primaria disciplina il fenomeno conosciuto anche come "equity crowdfunding" che indica la possibilità per le imprese (normalmente neo-costituite) di raccogliere capitali di rischio ("funding") per il tramite della rete internet svolgendo quindi un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari ("crowd") che nella prassi effettuano investimenti di modesta entità.
L'Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di una simile normativa. Il regolamento è stato adottato dalla Consob a seguito di una indagine preliminare per la raccolta di dati e informazioni, cui ha fatto seguito un open hearing che si è tenuto presso la sede romana dell'Istituto, il 1° febbraio 2013. La bozza del regolamento è stata quindi sottoposta a consultazione il 29 marzo 2013. Gli esiti della consultazione sono pubblicati, insieme al regolamento e alla Relazione sull'attività di Analisi di Impatto (AIR) sul sito www.consob.it.
Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente: le disposizioni generali; il registro e la disciplina dei gestori di portali; la disciplina delle offerte tramite portali. Al testo sono allegate: le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori; lo schema della relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa; lo schema per la pubblicazione delle "Informazioni sulla singola offerta", che comprendono, tra l'altro, un'Avvertenza, le informazioni sui rischi, sull'emittente, sugli strumenti finanziari e sull'offerta.
Roma, 12 luglio 2013

Si allega una scheda sintetica sui contenuti del regolamento.





google+


Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

sabato 29 giugno 2013

Srl semplificate startup innovative: novità dal DL Lavoro

La disciplina delle SRL Semplificate e delle Start Up - SRL INNOVATIVE è stata ulteriormente semplificata dal decreto legge n. 76 del 28 giugno, c.d.  DL Lavoro pubblicato in questi giorni in Gazzetta ufficiale.

1) SRL SEMPLIFICATA

Modifiche volte a razionalizzare la riforma Passera e ad eliminare le distorsioni legate all'età dei soci. Sintesi delle Novità:

  • srl semplificata potrà essere costituita da soci persone fisiche. Abolito limite di età di 35 anni;
  • coerentemente eliminato il divieto di cedere quote a soggetti di età superiore ai 35 anni;
  • Amministratori potranno essere anche non soci;
  • Eliminate le società a capitale ridotto, contribuendo a semplificare le forme societarie introdotte da Passera e spesso pleonastiche e poco utili.


Articolo 2463 bis - le parti in verde sono state abrogate dal DL Lavoro.

Società' a responsabilità limitata semplificata
La societa' a responsabilità limitata semplificata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1)     il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2)     la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3)     l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4)     i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5)     luogo e data di sottoscrizione;
6)     gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e l'eventuale atto e' conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili. 

2) START UP: SRL INNOVATIVE

Modifiche di rilievo riguardano anche le SRL innovative (Start up) introdotte attraverso il dl 18/10/2012 n. 179, conv. con modificazioni con legge 17/12/2012 n. 221 che vedono ridursi i limiti di accesso e quindi si amplia la platea dei potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni..

In particolare:
a)    viene abrogata lettera a) della norma che prevedeva che i soci persone fisiche  al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, dovessero detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria;
b)    viene ridotto dal 20% al 15% l’importo delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggior valore fra costo e valore della produzione, requisito per poter accedere al regime di vantaggio delle Start up;
c)   potranno godere del regime agevolato anche le società con almeno i 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di laurea magistrale;
d)    viene estesa la possibilità di utilizzo del regime premiale alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE semplificando non poco i dubbi interpretativi in merito alle caratteristiche innovative necessarie per accedere ai benefici di legge.

3) DECRETO LAVORO

Sotto riportiamo a titolo documentale gli estratti del decreto che interessano:

  • Srl semplificate
  • abolizione Srl a capitale ridotto
  • Srl innovative (start up)




















4) RIFLESSIONI

Molto ci sarebbe ancora da fare per eliminare storture e distorsioni di legge ma per ora accontentiamoci di questa piccola manutenzione volta più a modificare errori e forse (ma qui si pensa male) anche qualche follia della legge Fornero sulle Partite IVA che ad innovare seriamente mediante riforme coerenti e di sistema.

google+


Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!
Related Posts with Thumbnails

Post più popolari degli ultimi 30 gg

Translate