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lunedì 7 gennaio 2013

Guida start up innovative

Start up innovative (Sti) alle prese con l’iscrizione al Registro delle imprese, e precisamente in una sezione “speciale” del Registro appositamente istituita per le Sti. 

Si tratta di un passaggio burocratico fondamentale, perché l’iscrizione è posta dalla legge quale condizione per l’ottenimento dei seguenti benefici:

  • nell’esenzione quadriennale dal pagamento dei diritti di segreteria della Cciaa, dell’imposta di bollo e del diritto annuale;
  • in diverse e importanti deroghe al diritto societario “ordinario” (ad esempio: l’affievolimento delle norme che, nelle società di capitali, salvaguardano l’esistenza del capitale sociale minimo);
  • in una particolare disciplina dei rapporti di lavoro nell’impresa;
  • in uno sgravio fiscale e contributivo per i piani di incentivazione basati sull’assegnazio-ne di azioni o di quote ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori.

Per le imprese già iscritte nella sezione "ordinaria" del Registro delle imprese è disposto un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 221/2012 (quindi entro il 17 febbraio 2013) per presentare la domanda di iscrizione. Per approfondimenti ecco il link all'articolo di Angelo Busani sul Sole24ore

È disponibile La Guida nazionale contenente le informazioni e le istruzioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l'iscrizione delle societa' start up innovative al registro delle imprese. La Guida intende fornire le prime istruzioni necessarie per la compilazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese delle start up innovative. 
Si tratta di una guida con contenuti piuttosto tecnici, fruibile in particolare dall'utenza che utilizza con frequenza i servizi anagrafici e telematici del registro imprese. Nel mese di gennaio verrà pubblicata un'ulteriore Guida operativa, con contenuti più ampi e destinata ad una fascia più estesa di utenza. Scarica la Guida (in formato pdf 2,9 MB)


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lunedì 22 ottobre 2012

Startup - Agevolazioni ai futuri imprenditori

Possono presentare la propria idea imprenditoriale e richiedere il contributo i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti o domiciliati in Lombardia.


I servizi che possono usufruire del contributo devono supportare il futuro imprenditore nello sviluppo dell’impresa, attraverso assistenza e accompagnamento per il trasferimento di conoscenza specialistica, mirati alla concezione e produzione del Business Plan.


In particolare, i servizi riconoscibili sono di supporto a:
  • definizione precisa dell’idea imprenditoriale
  • segmentazione del mercato e piano di marketing accurato
  • piano di comunicazione nel quale siano presenti studi per la definizione della Visual Identity e la progettazione di uno spazio web; indicazioni SEO (Search Engine Optimization) per l’ottimizzazione nei motori di ricerca, SEM (Search Engine Marketing) e social media marketing
  • piani economici e finanziari
  • piani operativi, organizzazione e strategia
  • piano di Fund Raising, con indicazione delle modalità di accesso agli incentivi promossi dalle altre DG della Regione o da altri soggetti (CCIAA, Comuni, Associazioni datoriali, ecc) che mostri la conoscenza puntuale delle opportunità
  • la sponsorship da parte di una impresa o rete di imprese

I clienti di Studio Panato possono contattare i nostri professionisti per ottenere copia del bando ed ulteriori chiarimenti

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lunedì 3 settembre 2012

Start up: srl semplificata finalmente al via

Mercoledì 29 agosto debutta la società a responsabilità limitata semplificata, con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale Giustizia 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 189 del 14 agosto) che detta l'atto costitutivo standard della Srl semplificata (SRLS).
 

La formulazione con DM dell'atto costitutivo standard era indispensabile perché il nuovo articolo 2463-bis del Codice civile (introdotto dal Dl 1/2012, convertito in legge 27/2012) sancisce che «l'atto costitutivo (della SRLS, ndr) deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico».
 

Una delle caratteristiche principali della SRLS è infatti di esser priva di statuto e che l'atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal DM Giustizia, non essendo consentite variazioni di alcun tipo. Qualsiasi variazione rispetto al modello standard dovrebbe avere come conseguenza la costituzione non di una SRLS ma, eventualmente, di una SRL ordinaria o di una SRL a capitale ridotto (tesi del notariato fondata sulla ratio della norma più che sulla lettera di una disposizione normativa non cosi netta).
 

La SRL semplificata va costituita presso il notaio con atto pubblico. Il notaio nel ricevere l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, accerterà l’identità e la sussistenza delle qualità soggettive dei soci, in particolare il requisito anagrafico e la corrispondenza dell’atto costituivo al modello standard.

Caratteristiche della SRLS

  1. La possono costituire solo giovani (persone fisiche) under 35  (è vietata la cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni, ed è nullo l’eventuale atto di trasferimento).
  2. La forma da adottare è quella dell'atto costitutivo pubblico redatto secondo il modello ministeriale.
  3. Nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di SRL Semplificata.
  4. L'amministrazione della società è in capo ad uno o più soci.
  5. Il capitale sociale per la costituzione della SRLS può variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro. Il capitale deve essere versato in denaro direttamente agli amministratori della società.
  6. Cosa succede quando uno dei soci compie 35 anni di età? O il socio esce dalla società o la srl semplificata si trasforma in SRL ordinaria, SRL a capitale ridotto o altro tipo di società.
  7. Per la stipula dell'atto costitutivo non sono dovuti onorari notarili.
  8. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria ma non sono esenti da imposta di registro (168 Euro), né dai diritti camerali di prima iscrizione (in media 200 Euro) e annuali, né dai tributi per l'apertura della partita IVA, né da altre imposte e tasse (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori). Non sono previste semplificazioni per quanto concerne gli obblighi contabili e fiscali ed il bilancio annuale.
Alcuni svantaggi da tener presente:
  1. recesso libero per i soci essendo la durata della società illimitata
  2. non previste clausole di prelazione quindi nessun obbligo di vendere pioritariamente ai soci
  3. non prevista amministrazione disgiunta (o amministratore unico o CDA)
  4. non previsti quorum assembleari diversi da quanto previsto per legge.

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Start up: nasce la Srl innovativa


Le nuove misure che il Governo intende varare per favorire la crescita nel nostro Paese prevedono la nascita della iSrl, dove la «i» sta per innovazione (che fa tanto apple e non fa mai male in vista della campagna elettorale prossima ventura).

La bozza di decreto pare ricca di spunti interessanti seppur come al solito ormai mal raccordati al sistema normativo italiano.

La mia è una critica più sul metodo legislativo che non sui contenuti. Temo comunque che ciò causerà non pochi problemi interpretativi.

La bozza propone una serie di benefici nei primi 48 mesi di vita della start up:
  •  una società semplificata che potrà costituirsi direttamente on line con una comunicazione alla Camera di commercio senza l'intervento ed i costi del notaio;
  • La start up con fatturato inferiore ai 5 ml di euro (temo la quasi totalità) potrà scegliere la tassazione per cassa ai fini Iva e Ires; 
  • sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (concetto tutto da capire);
  • possibili esenzioni dal divieto di offerta al pubblico di quote di srl start up, accesso alle categorie di azioni (quote, azioni? salta anche questa differenza?) previste dagli articoli 2348 e 2351 del codice civile.
Allo studio del Ministero un contratto tipico per lavorare in start up con l'ipotesi di uno sgravio totale sui costi per quanto riguarda l'Irap: 
  • le «start up stock options» (remunerare una prestazione di lavoro con quote della società), 
  • «work for equity» (possibilità di remunerare i servizi forniti da un avvocato, un commercialista ecc. con quote della società invece che con il pagamento di una fattura).
Le agevolazioni dovrebbero applicarsi alle società  costituite successivamente al 31 dicembre 2009 che abbiano quattro caratteristiche:
  • oggetto sociale rappresentato da sviluppo, produzione, vendita di prodotti o servizi ad alto contenuto innovativo;
  • titolarità della maggioranza assoluta del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria da parte di persone fisiche;
  • svolgimento dell'attività di impresa da non più di 48 mesi;
  • investimenti in R&S per un importo non inferiore al 15% del maggiore tra il totale dei costi della produzione e il valore della produzione per ciascun esercizio di attività.
In sostanza non avevamo neanche avuto il tempo di costituire la prima srl semplificata che il governo (dopo aver provveduto a far rinchiudere nelle segrete della Torre di Londra a quanto pare i migliori giuristi del Ministero) presenta un nuovo tipo societario con agevolazioni già oggi in parte utilizzabili e che impatterà immagino molto poco sul bilancio statale.

Come sempre ribadisco che sarebbe stato molto meglio prevedere agevolazioni e semplificazioni per tutte le srl senza continuare a costruire eccezioni su eccezioni scarsamente correlata a livello sistemico con le norme del diritto societario che, emanato da sua Maestà i Re e Imperatore, era riuscito a sopravvivere dignitosamente ad oltre 60 anni di storia repubblicana fino all'arrivo di Passera.

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venerdì 31 agosto 2012

SRL semplificata: lo statuto standard


Mercoledì 29 agosto è entrato in vigore il decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138 contenente il modello di Statuto societario necessario al notaio per redigere l’atto costitutivo della nuova società a responsabilità limitata semplificata.
Potete ritrovare alcuni commenti alla nuova forma societaria della società a responsabilità limitata semplificata in questo blog (perde validità quanto detto sul ruolo del notaio a seguito delle successive modifiche che ne hanno ristabilito il ruolo pur prevedendone la gratuità).

Evidenziate in neretto le parti a cui fare maggiormente attenzione.

L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ………., innanzi a me ………. notaio in ………. con sede in ………. è/sono presente/i il/i signore/i ………. cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.
1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ……….
3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo seguente:
il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari al …… percento del capitale.
4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.
5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ………. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.
7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………. .
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.
10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di ………. fogli per ………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..……
Firma dei comparenti
Firma del notaio

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