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martedì 15 maggio 2012

Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data del 1° luglio 2011

L’articolo 7, comma 2, lettera dd), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, consente ai contribuenti che detenevano al 1° luglio 2011 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
Il costo di acquisto rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (TUIR). Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente è  tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima.

La nuova rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni
La norma in esame consente la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché detenuti alla data del 1° luglio 2011.
Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto
Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia.

La perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012.
Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti
Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5, dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.

Il versamento dell’imposta sostitutiva
L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
  • · 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
  • · 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data

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mercoledì 9 novembre 2011

Rivalutazione partecipazioni al primo luglio 2011

La norma in esame consente la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché detenuti alla data del 1° luglio 2011.

Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.

Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia.

La Perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012. Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti

Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.

Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5, dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.

La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.
 
Il versamento dell’imposta sostitutiva
L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
  • 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
  • 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

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mercoledì 27 ottobre 2010

Rivalutazione fiscale partecipazioni

Ecco alcune slide relative al convegno di ieri su Perizie di stima e valutazione d'azienda. Quelle che trovate sotto sono relative alla sola rivalutazione delle partecipazioni in scadenza il 2 novembre 2010.

Grazie a tutti i partecipanti.

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lunedì 13 settembre 2010

Rivalutazione fiscale delle partecipazioni: in arrivo l’ebook.

Rivalutazione fiscale delle partecipazioni: in arrivo l’ebook di aggiornamento di PERIZIE DI STIMA.

Entro settembre on line un breve ebook contenente una sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.

Normativa
L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato delle partecipazioni.

Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate.

Pagamenti
Il pagamento può avvenire in unica rata o in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il:
31 ottobre 2010 (I rata),
• 31 ottobre 2011 (II rata),
• 31 ottobre 2012 (III rata).
Tale operazione dovrà essere eseguita entro il 31 Ottobre 2010, termine entro il quale risulta necessario asseverare la perizia di valutazione e versare l’imposta sostitutiva.

Calcolo di convenienza
La rivalutazione delle partecipazioni così come prevista dalla finanziaria 2010 consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.

Perizia di Stima
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 31 ottobre 2010, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

EBOOK sulla rivalutazione fiscale delle partecipazioni
A settembre on line un breve ebook contenente una sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.

I lettori del libro "Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie" potranno scaricarlo su livingbook usando i codici appositi.

E' possibile acquistare Perizie di Stima su Hoepli

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mercoledì 14 maggio 2008

Leonardo Bellini: Noi è meglio, il nuovo libro

Sta per uscire in libreria “Noi è Meglio” per ETAS, libro di cui Leonardo Bellini ha curato l’edizione italiana. ETAS, dopo Blog in azienda, gli ha affidato anche questo secondo libro.
Ve lo suggerisco per due validi motivi:
1 leo è un amico e mi ha promesso una copia del libro ;-)
2 il suo primo (attualissimo ed ancora insuperato) libro Fare Business con il web mi ha aiutato molto a ripensare la presenza on line di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano.

Inoltre questo we sono stato a Pratovecchio per il matrimonio di uno dei miei più cari amici e sono passato vicino al Bigallo dove Leo un anno fa ha festeggiato il primo compleanno del libro.

Inutile dire che avvicinandosi la pubblicazione di Perizie di stima e valutazione d'azienda mi sento particolarmente vicino allo scrittore.

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giovedì 8 maggio 2008

Rivalutazione delle partecipazioni e pagare meno tasse

La Finanziaria 2008 prevede ancora una volta la possibilità di rivalutare grazie al pagamento di una imposta sostitutiva ed alla perizia di un esperto delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti dalle persone fisiche.
La possibilità di rideterminare mediante una perizia giurata di stima il valore di acquisto delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati può essere vantaggiosamente utilizzata per riorganizzazioni e ristrutturazioni di aziende e compagini sociali.
Per meglio comprendere la normativa rimandiamo alla sintesi che potete trovare qui:

lunedì 7 aprile 2008

Passaggio generazionale in azienda

E’ forse il momento più complesso nella vita di una azienda. coinvolge sia l'impresa ed il suo modo di rapportarsi al mercato, sia la famiglia proprietaria delle quote.

Alcuni passaggi sono fondamentali per gestire la transizione, ma c'è da chiedersi se almeno in parte non siano necessari anche semplicemente alla continuità aziendale.

1 separazione proprietà/azienda
2 forte attenzione a tutti i portatori di interesse (clienti, fornitori, dipendenti, finanziatori, ecc)
3 inserimento di nuovi manager
4 chiara attribuzione delle deleghe

Ma tutto questo ha poco senso se non si riesce a far crescere la fiducia degli altri nei confronti dell'erede e soprattutto dell'erede in se stesso.

Non sempre i consulenti che dovrebbero facilitare il passaggio riescono a mantenersi neutrali. lo schierarsi di consulenti e manager tra il partito del padre ed il partito del figlio è forse il rischio più grave in cui può incorrere l'azienda.


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giovedì 24 gennaio 2008

Cessione d’Azienda: meglio con la rivalutazione delle quote

Ritornano i vantaggi dell’ipotesi della cessione di partecipazioni rispetto alla cessione d’azienda.

La nuova possibilità di rivalutare le quote societarie, prevista dalla Finanziaria 2008 (legge 244/07), consente infatti all'acquirente di recuperare fiscalmente il maggior costo pagato per comprare le Partecipazioni.

Completano il quadro delle opportunità per chi trasferisce società:

  • l'aumento della quota esente della Pex per le Imprese
    La possibilità della rivalutazione delle quote dei privati con pagamento dell'Imposta sostitutiva;
  • l'abolizione dei fissati bollati.
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