Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al
corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e
partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.
Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti
e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad
eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa
sostenuta per la redazione della perizia.
La Perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle
partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di
stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del
Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche
presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.
Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia
sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5,
dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della
società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei
quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la
perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle
partecipazioni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva
L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
- 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le
partecipazioni qualificate e per i terreni.
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