
Restano ancora parecchi dubbi sulla interpretazione del nuovo articolo 2477 del codice civile che innovando i controlli sulle Srl apre in dottrina una diatriba non di poco conto sulla qualità stessa dei controlli.
La
Massima notarile n. 124 sotto riportata sostiene la tesi per cui nella
srl, in caso di nomina del
revisore (persona fisica o società di revisione), questo è tenuto ad esercitare sia la
revisione legale che il
controllo sulla gestione – tesi che non è sostenuta dalla lettera della norma, né è giustificabile da un punto di vista sistematico. A precisarlo è il Caso Assonime 3/2012, in tema di “Prime applicazioni del nuovo regime dei controlli nella srl”.
In base all'attuale formulazione dell'art. 2477
c.c. - come da ultimo modificato dall'art. 35 d.l. 5/2012,
convertito dalla legge 35/2012, in vigore dal giorno 10 febbraio
2012 - il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di
diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la
funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la
funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. 39/2010)
sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente
individuato con la locuzione "organo di controllo o
revisore".
Si ritiene che l'organo monocratico investito della funzione
di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un
revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di
revisione legale, iscritti nell'apposito registro. E' pertanto
legittima la clausola statutaria che espressamente preveda tale
facoltà.
L'autonomia statutaria, rispetto a quanto disposto dal
regime legale, può inoltre prevedere le seguenti "varianti"
convenzionali:
(a) può prevedere che le funzioni di controllo e di
revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in
cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle
obbligatorie anche oltre a tale ambito;
(b) può prevedere che le funzioni di controllo e di
revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un
organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il
funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di
s.p.a.;
(c) può prevedere che le funzioni di controllo e di
revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano
affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di
controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio
sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore
(persona fisica o società di revisione);
(d) può prevedere che le scelte di cui ai due punti
precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei
soci, senza modificazione statutaria.
La nuova formulazione del primo comma dell'art. 2477 c.c.,
là dove stabilisce che "Se lo statuto non dispone
diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro
effettivo", impone un esame caso per caso degli statuti
sociali, al fine di verificare se debba intendersi derogato il
regime legale, impedendo così la nomina di un organo monocratico in
mancanza di una preventiva modificazione dello statuto.
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