Sono riflessioni e so già che urterò sensibilità e solleverò un polverone.
In questo periodo di crisi economica mi trovo sempre più spesso a dover predisporre o attestare piani di risanamento.
Fatti ovviamente salvi i casi virtuosi in cui si ha la fortuna di lavorare con ottimi professionisti e con imprenditori consapevoli di quanto accade loro intorno, sempre più spesso mi accorgo che i casi degli "insalvabili" presentano più o meno le caratteristiche che descrivo sotto.
Ormai mi fido solo dei consulenti sporchi di grasso e olio che trovo ad analizzare costi e procedure in fabbrica, quelli che cambiano la produzione e non propongono miracoli, quelli con la faccia stanca per aver analizzato i dati di vendita, i prezzi, i mercati alternativi.
Fuggo da quelli sereni e riposati, con camicia bianca impeccabile, quelli che con le banche ci penso io, quelli che è un attimo che ti faccio un piano credibile.... che è una follia che non si trovi un attestatore pronto a firmare....
Ecco, in estrema sintesi ed in maniera non esaustiva, le fasi della crisi, un pò ci rido, ma non sono molto distante dalla realtà.
FASE 1: sonni tranquilli
L'imprenditore è sereno:
Negli ultimi 4 o 5 anni l'impresa è sempre stata in perdita, continua a perdere, nessun cambio di rotta viene preso in considerazione. La colpa è della crisi e non esistono leve da utilizzare per modificare le cose, bisogna solo aspettare che passi.
Le banche sono serene:
Continuano felici a finanziare le perdite, non finanziano più da anni investimenti, solo perdite. La colpa è della crisi e non esistono leve da utilizzare per modificare le cose, bisogna solo aspettare che passi. Nel frattempo qualcuno più accorto inizia a chiedere all'imprenditore maggiori garanzie personali o reali sugli immobili che tanto sono l'unico valore vero, che a chiedere ipoteca non si sbaglia mai.
Il commercialista è sereno:
L'impresa ha spalle larghe, La colpa è della crisi e non esistono leve da utilizzare per modificare le cose, bisogna solo aspettare che passi. Magari un paio di operazioni di bilancio, anche lecite, per ricreare il patrimonio, tutti tranquilli, soprattutto il cliente che è meglio non perderlo.
FASE 2: Il risveglio
L'imprenditore è spaventato
Improvvisamente le banche iniziano a muoversi, riducono i fidi, emerge qualche insoluto, scopre che operazioni di bilancio sono servite solo a prender tempo, tempo che purtroppo non è stato utilizzato per risanare l'impresa.
Le Banche si fanno più attente
Qualche software le avvisa che i bilanci non sono cosi solidi, che il patrimonio si sta consumando, qualche incongruità su alcune poste. Il Direttore chiede un incontro, inizia aggressivo, chiede di elaborare un piano di rientro, e trema quando sente le parole piano di ristrutturazione del debito. L'incontro successivo avviene in azienda ed il direttore improvvisamente scopre che l'intera via è tappezzata da cartelli vendesi ed affittasi... il capannone non vale nulla. Dramma.
Il commercialista inizia a preoccuparsi
Come chiuderemo il bilancio quest'anno? Come han ridotto i fidi? Banche cattive... su questo si trovano d'accordo tutti, senza pensare che l'errore delle banche è aver dato troppo, non troppo poco.
FASE 3: inizia a grandinare
L'imprenditore è terrorizzato e paralizzato
Le Banche tagliano i fidi, i fornitori chiedono pagamenti anticipati, non capisce, non si fida, qualcuno propone di rivedere costi e produzione ma non ascolta, è il suo regno, ha già controllato e ricontrollato tutto. Muoviamo il bilancio, parliamo con le banche ma la produzione è perfetta.
Le Banche temporeggiano
tagliano i fidi ma il debito resta, non si muovono, temono di perdere tutto, aspettano il piano di risanamento.
Il commercialista si inventa stratega
Recupera on line un programmino excel, inizia a fare piani finanziari e ad analizzare i bilanci dei concorrenti, vuole rendersi utile, scopre che non c'è tempo, ma non demorde, studia, ci prova, inizia la serie infinita di riunioni con l'imprenditore che si concludono con l'immancabile: Banche cattive... su questo si trovano d'accordo tutti
FASE 4: Arriva il consulente
Scenario 1: il consulente "ghe pensi mi"
E' immediatamente simpatico all'imprenditore, è il suo ariete contro le banche cattive che il timido commercialista non è riuscito a convincere.
Non pone problemi ma soluzioni. Tutto ruota intorno alla finanza, l'impresa può continuare cosi e soprattutto non entra in fabbrica, regno incontrastato dell'imprenditore.
Lui sa. Incontra, riunisce, predispone, sceglie i colori delle slide e fattura, fattura, un monte ore impressionante a costi rilevanti. Del resto chi non pagherebbe oro il salvatore dell'impresa?
Poi qualcosa non va, i soldi finiscono, i fornitori non si fidano, le banche sono cattive (anche se la sorte è avversa resta simpatico all'imprenditore). Tutto si avvita, l'attestatore non firma, l'azienda si ferma.
Scenario 2: L'ingegnere
Per una serie di coincidenze fortunate (collegio sindacale serio, commercialista preparato, imprenditore che mette in moto la sua rete di relazioni) si presenta un tipo strano, che finchè non capisce non demorde, che conosce excel più di sua moglie, che mette in crisi le certezze dell'imprenditore.
Si trasferisce in azienda, giorni intensi, tutto ruota su produzione e vendite, il resto verrà dopo, deve capire, chiede, chiede, chiede, definisce le procedure, i tagli, la riduzione forza lavoro, tranquillizza gli interlocutori. In questo caso con un pò di fortuna e se non si arriva tardi l'impresa si salva.
Il fattore tempo spesso è determinato oltre che dall'imprenditore dalla professionalità del collegio sindacale e del commercialista. E' qui il nostro ruolo, forse il più importante. Lanciare l'allarme in tempo.
Purtroppo a fronte di una crisi feroce e complicata non sempre l'offerta di consulenza (commercialisti compresi, giusto per tranquillizzare le altre categorie) si dimostra adeguata.
Su imprenditori ed associazioni imprenditoriali il discorso si fa più complesso...
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Brevi riflessioni di un Commercialista di Milano sulla strategia delle PMI per alimentare il dialogo tra il nostro Studio e le imprese. Valutazione d'azienda, perizie di stima, passaggio generazionale oltre alla attualità fiscale e societaria sono i principali temi che tratteremo su queste pagine.
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giovedì 6 giugno 2013
sabato 6 aprile 2013
Concordato preventivo: documentazione, indipendenza del perito, concordato in bianco.
La normativa riguardante il concordato preventivo è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni riscuotendo notevole interesse tra imprese e professionisti del diritto coinvolti in programmi di ristrutturazione e risanamento.
La crisi economica e la stretta bancaria mantengono sempre attuale questo strumento che dovrebbe, almeno nelle intenzioni del legislatore, offrire un più celere pagamento dei creditori rispetto alle altre
procedure concorsuali.
Proviamo, con l'aiuto della norma, a sintetizzare le principali caratteristiche e peculiarità del concordato che oggi si arricchisce del cosi detto "concordato in bianco".
Ricorso e documentazione allegata
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale.
Il debitore deve presentare con il ricorso i seguenti documenti:
Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
Concordato in bianco
L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione come sopra descritta entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni – nel caso di pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine è necessariamente di 60 giorni - e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
La norma peraltro prevede che entro il termine concesso dal Tribunale il debitore possa depositare alternativamente domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma primo, L.F..
- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
Concordato in bianco
L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione come sopra descritta entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni – nel caso di pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine è necessariamente di 60 giorni - e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
La norma peraltro prevede che entro il termine concesso dal Tribunale il debitore possa depositare alternativamente domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma primo, L.F..
Gestione ordinaria e straordinaria
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni.
Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Effetti
I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del ricorso, contenente la domanda, nel registro delle imprese, il debitore gode degli effetti protettivi tipici del procedimento di concordato di cui all’articolo 168 della legge fallimentare.
I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del ricorso, contenente la domanda, nel registro delle imprese, il debitore gode degli effetti protettivi tipici del procedimento di concordato di cui all’articolo 168 della legge fallimentare.
Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la predetta data di pubblicazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato, ed estendendo la sanzione di nullità, già prevista dal primo comma per le azioni esecutive, anche a quelle cautelari promosse o proseguite sul patrimonio del debitore successivamente alla citata data di pubblicazione.
* Requisiti indipendenza:
Un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
venerdì 2 marzo 2012
Convegni 2012: date aggiornate
Il calendario dei convegni 2012 si sta ormai delineando. Dopo Rovereto ai primi di gennaio (ringraziamento speciale agli organizzatori per la splendida location e per il numero e la qualità dei partecipanti) sono stati accreditati dal CNDCEC tre incontri per il mese di marzo.
Segnalo inoltre altri due convegni in attesa di accreditamento.
Nel mese di marzo sarò a:
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Segnalo inoltre altri due convegni in attesa di accreditamento.
Nel mese di marzo sarò a:
- Vicenza- Unione Giovani dottori di Vicenza – Lunedì 12 marzo dalle 14.30 alle 18.30 - sede: Sala "Carlo Pavesi" Banca Popolare di Vicenza - Via Btg. Framarin, 18 - Vicenza.
- Novara – Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili – Martedì 20 marzo dalle 14.30 alle 18.30 –Sede: Ordine Dottori Commercialisti (Baluardo Lamarmora 16 – 28100 Novara)
- Milano: Il 28 Marzo terrò per la Scuola di finanza Aziendale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano una lezione su: "Valutazione di rami d’azienda in presenza di piani di turnaround".E' un tema che sto approfondendo con attenzione sia professionalmente collaborando ormai da qualche mese con il Tribunale sia a livello più teorico lavorando sulla terza edizione di Perizie di Stima.
- Padova
- Venezia
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