Nei giorni scorsi mi è stato richiesto un parere su come emendare l'attuale riforma Monti in vista delle prossime audizioni in Senato delle Categorie. Inutile dire che mi sento tanto lusingato quanto inadeguato ma confrontarmi con colleghi più esperti è una bella palestra da cui apprendere molto.
Quanto segue non ha ovviamente pretesa di emendamento alla normativa, ma di semplice contributo alla discussione.
Art. 9. Disposizioni sulle professioni
regolamentate
1.
Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico.
2.
Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, quando
il committente è un ente pubblico ovvero nel caso di liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è
determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante
sentiti gli
Ordini professionali di competenza. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli
archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei
contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullità della
clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il
compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del
conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto
al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
(In
ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in
forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di
costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto
disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del
professionista.) Cancellare
4.
Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso
del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La
durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non
potrà essere superiore a (diciotto mesi) tre anni e per il
primo (sei mesi), potrà essere
svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli
nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in
concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono
essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente.
5.Bis (alternativo) è abolito
il tirocinio obbligatorio. Le disposizioni del presente comma non si applicano
alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
5Ter: Inserire comma riprendendo la vecchia riforma di Tremonti che
forse si son dimenticati vista la durata così ridotta e quasi assimilata ad uno
stage “La
disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve
conformarsi a criteri che garantiscano
l’effettivo svolgimento dell’attività’ formativa e il suo
adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un
equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo
concreto apporto”.
-……
Commenti
Tariffa:
la tariffa può e deve avere solo funzione di riferimento interno di categoria, ma credo
che sia opportuno restino, se non la tariffa, dei parametri di riferimento non
solo nei rapporti con gli organi giurisdizionali,
ma anche
per i rapporti con la pubblica amministrazione. Parametri, ovviamente non obbligatori,
ma riferimenti anche nella logica dei costi standard.
Compensi e preventivo:
trovo
l’obbligo di preventivo semplicemente scandaloso. Credo che per i
professionisti basterebbe un semplice riferimento
al codice civile, alle norme che regolano chiunque operi sul mercato. Non si
più pensare di liberalizzare con nuovi obblighi. Francamente è offensivo. Ed io,
giusto per liberare il campo da equivoci, lavoro solo o quasi con imprese, con
preventivi, con assicurazione, ecc. da sempre. Lo faccio non per obbligo ma perché
è un modo corretto di relazionarsi al cliente e di stare sul libero mercato.
Il legislatore con questa formulazione
della norma sta dando dei banditi ai professionisti. Da qualche parte non si
parlava di dignità della professione? Per me la dignità sta nell’essere
considerato al pari degli altri concorrenti. So che a livello sindacale non è
battaglia su cui fare barricate, ma su questo io sono abbastanza radicale. E’
un problema di dignità.
Dubbio su come riformulare “L’utilizzazione di tariffe e parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullità della
clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”. Credo rientri nella logica delle clausole
vessatorie. Obiettivamente la nostra tariffa non è chiara, quasi scandalosa
nella complessità. Consumatori e microimprese non sarebbero in grado di avere
chiarezza e trasparenza. Comprendo la corretta esigenza del legislatore a
tutela, se ho ben compreso, dei soggetti più deboli. Da mediare eventualmente con la
difficoltà di prevedere adempimenti da porre in essere e costi degli stessi.
Tirocinio:
tema
complesso e che non trova pace. Sono sincero, i due anni durante università son
fuffa, solita soluzione all’italiana per portarli da tre a uno senza troppe
lotte con gli ordini (miopi). Non avrebbe più senso trasformare Scuola di Alta
Formazione (con aiuto e supervisione, qui si, delle università ad ulteriore
garanzia di qualità a tutela dei praticanti) in un master biennale? Con esami a
fine di ogni modulo?. La soluzione per i commercialisti dovrebbe essere tre
anni di pratica (coerenti con pratica revisori stabilita da normativa europea) prevedendo
però abilitazione intermedia (tipo avvocati). Da subito iscritti a sezione b
(esperti contabili o altro nome di fantasia), abilitati a fare tutto ciò che è
già libero (cioè praticamente quasi tutto: contabilità, bilanci, dichiarazioni,
ecc.) e possibilità di iscrizione a cassa (come avvocati). Poi alla fine del
terzo anno abilitazione piena una volta superato l’esame. Significa dare
dignità ai praticanti e trasparenza al mercato ripulendolo di tutte quelle interpretazioni
faziose e poco coerenti con la normativa su fantomatici "abusivi" che abusivi in realtà per lo Stato italiano non sono di certo.
Oppure, al posto di soluzioni
pasticciate eliminiamo praticantato. Superato l' esame spetterà poi al giovane collega
capire se è in grado di accettare un incarico o meno. Dichiarare che con un anno di pratica si è professionisti è da matti.
Preferisco lasciare a lui la scelta piuttosto che dare una indicazione falsa e fuorviante sia a lui che al cliente.
Equo compenso sacrosanto e tristemente dimenticato dal legislatore, forse vista la durata ridotta prevista.
Ovviamente il mio è solo un timido contributo che forse risente di un modo antico di vedere sia la professione sia il libero mercato. Benvenuti commenti, rimproveri e correzioni di sorta.
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