Torno ancora una volta su un argomento tecnico per segnalare una interessante circolare esplicativa del trattamento delle spese di rappresentanza, vitto e alloggio.
Ogni tanto questo blog acquista un tono più formale, ma ciò è dovuto anche al periodo particolarmente intenso dal punto di vista lavorativo. Credo inoltre che qualche spunto di riflessione possa essere apprezzato dai lettori. Se così non fosse commenti e suggerimenti sono ben accetti.
L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella circolare n. 9 affronta la nuova disciplina fiscale delle spese di rappresentanza e delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.
L'argomento è di scottante attualità sia per l'interesse diffuso in materia sia per la complessità che l'ultima riforma della norma ci ha regalato. Complessità dovuta in parte anche agli effetti retroattivi della nuova disciplina.
SOMMARIO:
1. Premessa.
2. Le spese di rappresentanza nel reddito di impresa. Generalità e decorrenza della nuova disciplina.
2.1. I tratti caratteristici delle spese di rappresentanza e loro inerenza all'attività esercitata.
2.2. Il requisito di congruità.
2.3. I beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a cinquanta euro.
2.4. Gli adempimenti a carico dei contribuenti.
3. Le spese non considerate di rappresentanza.
3.1. Discipline speciali derogatorie delle norme in materia di spese di rappresentanza.
4. La disciplina ai fini dell'IVA delle spese di rappresentanza.
5. Il nuovo regime ai fini dell'IVA delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.
6. Il nuovo regime ai fini delle imposte sui redditi delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.
7. La disciplina ai fini dell'IRAP delle spese di rappresentanza e di vitto e alloggio.
7.1. Società di capitali ed enti assimilati.
7.2. Imprenditori individuali, società di persone commerciali e soggetti assimilati.
7.3. Persone fisiche, società semplici e soggetti ad essi equiparati esercenti arti e professioni.
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