venerdì 22 novembre 2013

Redditometro: il garante privacy chiede modifiche

Prescritte modifiche per rendere conforme lo strumento antievasione alle norme sulla privacy

Il Garante per la privacy ha dato il via libera al cosiddetto "redditometro", ma ha prescritto all'Agenzia delle entrate l'adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale.
Va ricordato che per calcolare lo scostamento tra i redditi dichiarati e le spese effettuate e per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli, il nuovo redditometro si fonda sul trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell'Agenzia delle entrate - comunicati dallo stesso contribuente o da soggetti esterni (es. società telefoniche, assicurazioni) - e sull'imputazione anche di spese presunte, determinate sulla base dell'attribuzione automatica al contribuente di un determinato "profilo". Questo tipo di trattamento, che comporta la "profilazione" dei contribuenti e presenta rischi specifici per i diritti fondamentali delle persone, ha reso necessaria la verifica preliminare del redditometro da parte del Garante.
L'Amministrazione finanziaria ha scelto di quantificare le spese presunte anche ricorrendo alle cosiddette "spese medie Istat" ricavate dall'appartenenza del contribuente ad una specifica tipologia di famiglia e alla residenza in una determinata aera geografica.
Nel corso della complessa e approfondita verifica preliminare svolta dal Garante sul sistema di accertamento sintetico del reddito dei contribuenti, sono emersi, anche a seguito di accertamenti ispettivi, numerosi profili di criticità (derivanti, peraltro, anche dallo stesso Decreto ministeriale di attuazione del nuovo redditometro) che rendevano il sistema non conforme alle norme sulla privacy. In particolare, riguardo: alla qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall'Agenzia delle entrate; all'individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da ciascun contribuente riguardo ad ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti fuori casa etc.) mediante l'attribuzione alla generalità dei soggetti censiti nell'anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall'Istat; all'informativa da rendere al contribuente.
Alcune di queste criticità  sono state risolte già nel corso della verifica preliminare mediante i correttivi apportati dall'Agenzia delle entrate, anche su indicazione del Garante. Ulteriori misure a garanzia dei contribuenti sono state invece prescritte dall'Autorità con il provvedimento odierno.
Ecco in sintesi le misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy.

Profilazione
Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat.


Spese medie Istat
I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.


Fitto figurativo
Il cosiddetto "fitto figurativo" (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il "fitto figurativo" dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante (che comportavano l'attribuzione automatica a 2 milioni di minori della spesa fittizia per l'affitto di una abitazione).


Esattezza dei dati
L'Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione della tipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo.


Informativa ai contribuenti
Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l'apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.


Contraddittorio
Nell'invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente  la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.

Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati  - relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, anche risalenti nel tempo - entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Scarica comunicato ufficiale: Redditometro: concluso l'esame del Garante


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lunedì 11 novembre 2013

Gli indicatori nella relazione sulla gestione e la posizione finanziaria netta

Con la riformulazione dell’art. 2428 c.c. numerosi indicatori di risultato e di performance hanno trovato cittadinanza della Relazione sulla gestione

Fra questi, particolare attenzione ha acquisito, di recente, la c.d. Posizione finanziaria netta (PFN). Nella dottrina e nella prassi contabile, tuttavia, sono rinvenibili svariate posizioni interpretative che hanno condotto alla formulazione di differenti configurazioni. 

A tale proposito, il documento intende rivisitare in maniera sistematica le modalità di calcolo e di interpretazione più diffuse, nonché offrire una presentazione di taluni ratios che possono essere costruiti ricorrendo alla PFN.

SCARICA: Documento IRDCEC n. 22 - L’iscrizione degli indicatori nella relazione sulla gestione La posizione finanziaria netta

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sabato 9 novembre 2013

Spesometro: invii validi con i canali Entratel e Fisconline fino al 31 gennaio 2014

Comunicazioni per il nuovo Spesometro 
Invii validi con i canali Entratel e Fisconline fino al 31 gennaio 2014

Ad integrazione del comunicato stampa diffuso ieri, si precisa che la comunicazione delle operazioni Iva relative all’anno 2012 (cd. nuovo Spesometro) può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sstituiscono i precedenti invii.

Roma, 8 novembre 2013


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venerdì 8 novembre 2013

Spesometro: proroga, semi proroga o semplicemente rispetto!

Proroga spesometro!

Concessa la proroga dello Spesometro chiesta a gran voce da tutte le Associazioni di categoria. Ancora una volta Commercialisti ed imprese si trovano a far fronte ad un adempimento confuso, nato male e che rende impossibile una corretta pianificazione del lavoro di Studio.

I Commercialisti pretendono rispetto.

[continua a leggere il mio editoriale su MySolution Post]


Per approfondire leggi anche:

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Rivalutazione beni impresa: nuovo articolo pubblicato

Il DDL di Stabilità 2014, dell'articolo 6, riapre la facoltà di rivalutare i beni dell'impresa e le partecipazioni riproponendo quasi fedelmente quanto già previsto negli articoli da 10 a 16 della legge n. 342/2000, che ha interessato l'ultima volta dei beni iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007. Si evidenziano le novità della disciplina proposta nel DDL attualmente in discussione al Senato.
 
In data 15 ottobre 2013 è stato varato il Disegno di Legge di Stabilità 2014: in attesa di conoscere il testo del provvedimento e della approvazione definitiva si può notare l’introduzione di svariate novità in campo fiscale, tra cui spicca la possibilità, per società e imprenditori individuali, di “rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 2000, n. 342 , e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012”(art. 6 , Misure fiscali per il lavoro e le imprese).
 
Le finalità di un precedente e similare provvedimento furono ben descritte nella Circolare del ministero delle Finanze 207/E del 16 novembre 2000 secondo cui il provvedimento in esame "da un lato intende realizzare una maggiore rappresentatività dei dati di bilancio senza rinunciare, dall'altro, al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni".
 
La Legge di Stabilità torna quindi a prevedere la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni. Questo provvedimento permette alle imprese di far valere la loro reale patrimonializzazione e avere una maggiore base sulla quale calcolare gli ammortamenti.
 
Questo avviene in deroga all’art. 2426 c.c., che in particolare prescrive l’iscrizione delle immobilizzazioni “al costo di acquisto o di produzione” compresi i costi accessori.
 
Alla rivalutazione civilistica si può discrezionalmente accompagnare anche quella tributaria: il costo di tale opportunità è il pagamento di un’imposta, in sostituzione della tassazione sui redditi e dell’Irap (nonché delle addizionali corrispondenti), che ammonta a:
  • 16% sui cespiti ammortizzabili;
  • 12% sui cespiti non ammortizzabili.
La rivalutazione come già più volte chiarito in passato deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
 
La norma prevede inoltre la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo della rivalutazione, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 10% di detto importo. 
 
Scarica l'articolo completo Legge di Stabilità e rivalutazione dei beni pubblicato sul Quotidiano fiscale di MySolution
 
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