Non ho trovato dottrina sulla stampa specializzata e quindi attendo qualche autorevole analisi per meglio comprendere la portata della norma, ma ad una prima analisi la questione è come sotto riassuntaa.
Mi piacerebbe raccogliere nei commenti il parere di qualche collega.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno, con sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, recentemente ribadito la condanna delle pretese INPS di doppia contribuzione de socio - amministratore di una s.r.l. che svolge all’interno della medesima società anche un’attività lavorativa.
La Suprema Corte ha, infatti, rilevato che la norma ha il chiaro intento di evitare “la duplicazione di rapporti assicurativi e di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria” e preveda “unico rapporto assicurativo con riferimento alla attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente”.
La manovra Tremonti ha chiarito che i soci amministratori, anche se svolgono un’altra attività, sono assoggettati al contributo dovuto alla Gestione separata Inps.
La manovra Tremonti, inserendo una norma di interpretazione autentica, ribalta la recente sentenza della Corte di Cassazione, stabilendo che l’esclusione della doppia iscrizione Inps (socio e lavoratore) prevista dalla L. 662/1996 si applica esclusivamente con riferimento ai lavoratori autonomi che svolgono più attività come commercianti, artigiani o coltivatori diretti.
Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)
Interventi in materia previdenziale
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
3 commenti:
Salve,
non sono un collega ma un socio/amministratore che ha vinto in primo grado contro l'INPS, che ha ricevuto indietro l'indebito pagato dopo la pubblicazione della Sentenza a Sezioni Unite e che adesso, grazie a questo "colpo di genio", probabilmente deve restituire tutto e re-iscriversi nuovamente alla gestione separata.
Trovo profondamente "scorretto" tale intervento totalmente non al di sopra ma al di fuori della legge! Spero vivamente che il tutto non venga approvato.
Saluti
@ Alevich: pienamente d'accordo. temo però che vista la "fame" dell'inps ci sia poco da sperare.
E dire che una soluzione equa sarebbe semplice: far confluire tutti i redditi (gestione separata e redditi da impresa) nell'unica cassa decisa dall'inps.
Sembra che nessuno (cassazione, inps) si sia accorto che in una vera srl occorre poter retribuire il lavoro effettivo, oltre la la partecipazione al capitale. In una azienda familiare questo non importa, ma nelle srl vere si.
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