lunedì 9 luglio 2012

Praticantato: retroattiva la riduzione a 18 mesi.

Dal Ministero della Giustizia arriva la circolare del 4/7/2012 sull’interpretazione della norma sulla durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate: via libera alla retroattività della norma che riduce a 18 mesi la durata della “pratica” professionale.

Circolare 4 luglio 2012 - Durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell'art 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27

4 luglio 2012 - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale della giustizia civile

Oggetto: Durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell'art 9, comma 6, del D.L. 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.24/3/2012 N.27

L’art. 9 comma 6 del D.L. 24.1.2012, conv. con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27, stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”.

Questo Ministero è stato investito, da privati e da Ordini professionali, della richiesta di parere in merito alla applicabilità della suddetta disposizione anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24.1.2012).

Invero, né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.

Occorre pertanto fare riferimento ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.

Secondo l’art. 11 delle disposizioni prel. cod. civ. la legge dispone per l’avvenire. Occorre tuttavia considerare, in linea generale, che nei rapporti di durata – quale quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale – la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza, peraltro con le precisazioni che seguono.

Si evidenzia, al riguardo, che la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad ampliare fin dall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni.

Peraltro, ove si accedesse alla contraria interpretazione, si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell’art.3 Cost.

Si rileva, altresì, che in sede di conversione il legislatore ha usato – per riferirsi alla durata del tirocinio – il tempo presente in sostituzione del tempo futuro previsto nel decreto.

D’altra parte, si ritiene che l’esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine all’idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresenta un mero requisito di ammissione.

Occorre peraltro affrontare in questa sede le modalità di svolgimento della pratica, alla luce della circostanza che la nuova norma prevede che “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”. Tanto significa che, secondo la nuova disposizione normativa, ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.

La riforma in questione assume di conseguenza valenza generale e va a disciplinare tutti i tirocini previsti per l’accesso alle professioni regolamentate, dovendosi ritenere non più applicabili le disposizioni con essa incompatibili.

Al fine di darne la più ampia diffusione, si dispone la pubblicazione di quanto sopra sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 4 luglio 2012
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3 commenti:

Anonimo ha detto...

La ringrazio per la segnalazione. Sono uno studente iscritto presso l'università Bocconi e l'anno prossimo inizierò il corso di laurea specialistica per diventare commercialista.

Mi dica se ho capito bene: con questa norma anzichè svolgere 3000 ore di praticantato mi basterebbero 18 mesi, di cui almeno 12 dopo la laurea?

La ringrazio per la disponibilità e colgo l'occasione per farle i complimenti per quest'ottimo blog

Millennium Bags ha detto...

Esattamente. Se poi deciderai di frequentare la scuola di alta formazione in Bocconi capiterà di incontrarci.
In bocca al lupo ;-)

Anonimo ha detto...

Grazie mille.

Tuttavia se non sbaglio per diventare anche revisore dei conti è necessario un tirocinio di 3 anni. Quindi se volessi iscrivermi ad entrambi gli ordini dovrei dopo 18 mesi procedere con l'esame di stato per dottori commercialisti e dopo altri 18 mesi procedere con quello dei revisori contabili.

Ma a questo punto mi chiedo, dato che le due professioni sono affini, non potevano direttamente stabilire 18 mesi per entrambe?
C'è qualche dettaglio che mi sfugge?

Scusi se le domande sembrano un po' banali ma sto cercando di fare chiarezza circa le opportunità che avrò in futuro

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