venerdì 1 ottobre 2010

Nuova data Convegno Perizie di Stima e rivalutazione partecipazioni

Il convegno originariamente previsto per il 5 ottobre 2010 è stato rimandato al 26 ottobre 2010 per poter beneficiare dell'accreditamento per la formazione professionale continua.

Chiediamo scusa per il disguido dovuto al fatto che Cesi Professionale è stata infatti accreditata con qualche giorno di ritardo dall’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano a tenere corsi di formazione e seminari di aggiornamento, che daranno diritto a crediti formativi.

I lettori di PERIZIE DI STIMA possono scaricare gratuitamente da livingbook, seguendo le istruzioni contenute nel libro, l'ebook sulla perizia di rivalutazione quote 2010

Le perizie di stima e le valutazioni d’azienda nella pratica professionale
  • Operazioni straordinarie d'impresa.
  • Crisi e risanamento: concordato, accordo ristrutturazione del debito, ecc..
  • Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010.

Seminario di aggiornamento - Durata: 4 ore

Hotel Cavalieri - Piazza Missori n. 1 - Sala Malatesta

Milano, 26 Ottobre 2010 h. 14.00

relatore: Andrea Arrigo Panato.

Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione rivolgersi a

Cesiprofessionale.it
Tel. 02.36165.200 - Fax. 02.36165.250

giovedì 30 settembre 2010

Proroga UNICO 2010

COMUNICATO STAMPA

Unico 2010 e altri adempimenti telematici:
C’è tempo fino al 5 ottobre a causa di un guasto tecnico
 A causa di un guasto tecnico ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi da questa mattina e che sta impedendo l’accesso agli utenti, si comunica che tutti gli adempimenti telematici in scadenza oggi si intendono regolarmente eseguiti anche se effettuati entro il 5 ottobre 2010.
 
Link: Proroga Unico 2010 - comunicato stampa

lunedì 13 settembre 2010

Rivalutazione fiscale delle partecipazioni: in arrivo l’ebook.

Rivalutazione fiscale delle partecipazioni: in arrivo l’ebook di aggiornamento di PERIZIE DI STIMA.

Entro settembre on line un breve ebook contenente una sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.

Normativa
L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato delle partecipazioni.

Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate.

Pagamenti
Il pagamento può avvenire in unica rata o in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il:
31 ottobre 2010 (I rata),
• 31 ottobre 2011 (II rata),
• 31 ottobre 2012 (III rata).
Tale operazione dovrà essere eseguita entro il 31 Ottobre 2010, termine entro il quale risulta necessario asseverare la perizia di valutazione e versare l’imposta sostitutiva.

Calcolo di convenienza
La rivalutazione delle partecipazioni così come prevista dalla finanziaria 2010 consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.

Perizia di Stima
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 31 ottobre 2010, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

EBOOK sulla rivalutazione fiscale delle partecipazioni
A settembre on line un breve ebook contenente una sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.

I lettori del libro "Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie" potranno scaricarlo su livingbook usando i codici appositi.

E' possibile acquistare Perizie di Stima su Hoepli

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giovedì 9 settembre 2010

Andreotti: «Ambrosoli? Se l'andava cercando»

Deontologia e colleganza.

Andreotti alla domanda su perché Giorgio Ambrosoli è stato ucciso, risponde così: «Questo è difficile, non voglio sostituirmi alla polizia o ai giudici, certo è una persona che in termini romaneschi se l'andava cercando».

Trovate tutti i riferimenti sul sito del Corriere della Sera: Andreotti e Ambrosoli.

Mi auguro che gli ordini professionali reagiscano difendendo la memoria un uomo perbene che come lui stesso dichiara nella commovente lettera alla moglie ha "fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito".

La storia: Giorgio Ambrosoli fu ucciso la sera dell'11 luglio 1979 a Milano su mandato del banchiere Michele Sindona, poi condannato.
Giorgio Ambrosoli fu insignito della medaglia d'oro al valor civile perchè «benchè fosse oggetto di pressioni e minacce, assolveva all'incarico affidatogli con inflessibile rigore e costante impegno e si espose perciò a sempre più gravi intimidazioni, tanto da essere barbaramente assassinato prima di poter concludere il suo mandato. Splendido esempio di senso del dovere e assoluta integrità morale, spinti sino all'estremo sacrificio». Riporto le parole di Carlo Azeglio Ciampi: "Nell’indagare gli snodi di un sistema politico-finanziario corrotto e letale, Ambrosoli agiva in una situazione di isolamento, difficoltà e rischio di cui era ben consapevole. Aveva scritto alla moglie: «Pagherò a caro prezzo l’incarico: lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto perché per me è stata un’occasione unica di fare qualcosa per il Paese [...] Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo".

Scrive Umberto Ambrosoli : «Toccare con mano la disinvoltura con la quale lo Ior ha operato assieme a Sindona genera in papà una sorta di imbarazzo, quasi una crisi della dimensione spirituale. Ma per noi tre continua a volere una formazione religiosa».

martedì 7 settembre 2010

Compensi amministratori Srl: ancora su indeducibilità e Cassazione

Deducibilità dei compensi degli amministratori di società di capitali



Torno ad analizzare la sentenza n. 18702 del 13 agosto 2010, con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che sono indeducibili i compensi corrisposti dalle società di capitali a favore degli amministratori.


La sentenza in esame è considerata errata da unanime dottrina.


I giudici si rifanno erroneamente ad una precedente sentenza in cui si consideravano indeducibili i compensi di un amministratore unico che era anche dipendente (cosa che non può essere. il problema non era quindi fiscale ma civilistico).


In particolare l’interpretazione dei giudici si rifà alla Cass. 24188/2006, riferita peraltro all’amministratore unico di una società di capitali:


“Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, la qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione (cfr., per tutte, Cass. n. 13009/2003) e tanto per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell’attività gestoria svolta dall’amministratore unico in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dipendente-amministratore unico (vd. in tal senso Cass. n.1662/2000 e n.381/2001)”.


La Sentenza però fa riferimento alla normativa giuslavoristica (il medesimo soggetto non può essere contemporaneamente anninistratore unico e dipendente della medesima società), tale disciplina però non ha niente a che vedere con quella tributaria oggetto della sentenza in esame.

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