Con un po’ di ritardo commento la bella presentazione di Marco Massarotto TAX 2.0 – Il fisco come Venture Capitalist dell’Innovazione in Italia?
Uno dei meriti della presentazione, oltre a mostrare le semplici esigenze di una start up, è aver evidenziato a futuri imprenditori le trappole di liquidità dei primi anni (es.: il dramma dell’acconto d’imposta del secondo anno di attività). Interessante poi il dibattito che ne è sorto sui principali social network.
Sotto il breve memo, che avevo promesso a Marco, su quello che già a livello normativo esiste ma è poco sfruttato in parte perché poco conosciuto, in parte per resistenze del mercato.
Ovviamente sono solo spunti, per valutarne l’applicabilità al caso concreto consiglio sempre di rivolgersi al proprio professionista di fiducia.
Proforma per servizi
La fattura proforma (un documento informale privo dei requisiti della fattura che nell’interpretazione più rigida significa privo di aliquota ed ammontare dell’imposta) può essere emessa da chiunque a prescindere dal soggetto ditta individuale o società che sia. Questa possibilità riguarda però esclusivamente chi è nel settore dei servizi poiché il momento impositivo, ai fini dell'iva, è il momento del pagamento.
In base all’art. 6 DPR 633/72 infatti:
“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo….
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.”
PS1: per l'IVA il vero problema per chi fa servizi è che il mercato non accetta spesso le proforma (es io non verso l'iva ma il mio cliente non la detrae).
PS2: Nei rapporti con la PA c'è l'IVA differita, in quel caso paghi solo quando incassi....
Interessi di mora
Il Decreto Legislativo, 9 ottobre 2002 n. 231, in vigore dal 7 novembre 2002, dispone che nell’ambito di una transazione commerciale chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo ha diritto alla produzione automatica degli interessi di mora.
Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa i rapporti tra imprese/professionisti e clienti privati.
Il tasso di interesse da applicare (art.5• comma 1 del D.Lgs 231/2002) è pari al tasso praticato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazione di rifinanziamento maggiorato del 9% per le cessioni di prodotti alimentari deteriorabili e del 7% per tutte le altre transazioni.
Il termine di pagamento e la misura degli interessi possono essere derogati dalla parti solo con pattuizione scritta. La libertà delle parti è comunque limitata: le clausole contrattuali sono nulle se risultano inique a danno del creditore.
Segnalo uno strumento di calcolo a puro titolo di esempio: http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/interessi_mora.php
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Brevi riflessioni di un Commercialista di Milano sulla strategia delle PMI per alimentare il dialogo tra il nostro Studio e le imprese. Valutazione d'azienda, perizie di stima, passaggio generazionale oltre alla attualità fiscale e societaria sono i principali temi che tratteremo su queste pagine.
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2 commenti:
Ottime (e utili) considerazioni, in particolar modo sulal Pro-Forma, anche se temo molto il PS1 :)
Purtroppo Marco il problema spesso è di mercato, non normativo. ma seono cose che è comunque meglio sapere ;-)
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