sabato 9 maggio 2009

Saper usare la patata.

La storia della patata è un’analogia utile per anticipare i nostri comportamenti di consumatori in tempi di crisi. Vi segnalo l'interessante l'articolo di Enrico Valdani sul mensile VIA SARFATTI 25 dell'Università Bocconi. Qui un breve estratto.

"La paura della recessione sollecita le imprese a tagliare i costi e a ridefinire i loro piani di medio e di lungo termine.
I clienti, con flessibilità e fantasia, ridefiniscono i loro problemi, creati dalla minore disponibilità di spesa, ricercando nuove soluzioni, la qual cosa non sempre significa privilegiare solo un’alternativa meno costosa.
Le patate di domani saranno prepotentemente sollecitate alle imprese dalle pressanti richieste dei loro clienti che richiederanno risposte coerenti ed efficaci ai nuovi bisogni che emergeranno per affrontare il nuovo contesto economico. Le imprese incapaci di reagire e offrire nuove patate potranno solo subire il loro destino. I clienti non ritorneranno infatti solo al grano e si attiveranno per cercare nuovi tuberi."

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giovedì 7 maggio 2009

La nuova disciplina fiscale delle spese di rappresentanza

Torno ancora una volta su un argomento tecnico per segnalare una interessante circolare esplicativa del trattamento delle spese di rappresentanza, vitto e alloggio.
Ogni tanto questo blog acquista un tono più formale, ma ciò è dovuto anche al periodo particolarmente intenso dal punto di vista lavorativo. Credo inoltre che qualche spunto di riflessione possa essere apprezzato dai lettori. Se così non fosse commenti e suggerimenti sono ben accetti.
L'argomento è di scottante attualità sia per l'interesse diffuso in materia sia per la complessità che l'ultima riforma della norma ci ha regalato. Complessità dovuta in parte anche agli effetti retroattivi della nuova disciplina.

SOMMARIO:
1. Premessa.
2. Le spese di rappresentanza nel reddito di impresa. Generalità e decorrenza della nuova disciplina.
2.1. I tratti caratteristici delle spese di rappresentanza e loro inerenza all'attività esercitata.
2.2. Il requisito di congruità.
2.3. I beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a cinquanta euro.
2.4. Gli adempimenti a carico dei contribuenti.
3. Le spese non considerate di rappresentanza.
3.1. Discipline speciali derogatorie delle norme in materia di spese di rappresentanza.
4. La disciplina ai fini dell'IVA delle spese di rappresentanza.
5. Il nuovo regime ai fini dell'IVA delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.
6. Il nuovo regime ai fini delle imposte sui redditi delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.
7. La disciplina ai fini dell'IRAP delle spese di rappresentanza e di vitto e alloggio.
7.1. Società di capitali ed enti assimilati.
7.2. Imprenditori individuali, società di persone commerciali e soggetti assimilati.
7.3. Persone fisiche, società semplici e soggetti ad essi equiparati esercenti arti e professioni.

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lunedì 4 maggio 2009

IVA per cassa: breve guida ed alcune osservazioni a caldo

Ho notato tra alcuni clienti molta attesa per l’iva per cassa. A mio parere l’agevolazione è in parte sopravvalutata sia per le limitazioni di fatturato (che ne penalizzano l'utilizzo per chi si occupa di cessione di beni) sia perché chi opera nel settore dei servizi già prima poteva utilizzare la proforma anche se non sempre veniva accettata dal cliente (multinazionali, ecc..) per eccessiva complicazione delle procedure contabili e per mantenere il vantaggio della detraibilità dell’ iva. In questo senso il nuovo regime non modifica di molto la situazione. Rimarrà quindi un problema di potere contrattuale.

Visto comunque l'interesse con cui è stata accolta la circolare dello Studio sull'argomento da parte dei nostri clienti credo possa essere utile condividere anche con i lettori del blog alcune veloci riflessioni sull'argomento.

Sono riflessioni a caldo e quindi per maggiori approfondimenti vi rimando alla circolare che può essere utilizzata come breve guida al regime dell'iva per cassa e come sempre in questi casi vi consiglio di confrontarvi con il vostro commercialista prima di prendere qualunque decisione operativa.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 26 MARZO 2009 (GU N. 96 DEL 27 APRILE 2009) che disciplina per i soggetti Iva con volume d'affari non superiore a 200mila euro la possibilità di poter differire, al momento dell'incasso, l'esigibilità dell'Iva sulle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

La disciplina, quindi, non trova applicazione relativamente alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

Il regime è opzionale e può riguardare anche una singola operazione, sino all'avvenuto raggiungimento del limite dei 200.000 euro. In pratica, il contribuente deve effettuare un monitoraggio costante durante l'anno e cessare l'applicazione del regime dal momento in cui la soglia di 200mila euro viene superata.

La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire dell'Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l'indicazione: "Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla L. 28.1.2009, n. 2”
La mancata annotazione produrrà l'assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie.

Vantaggi derivanti dall’applicazione dell’Iva “per cassa”

  • Il contribuente non deve anticipare il versamento dell'imposta se non ha ancora riscosso il relativo corrispettivo, con conseguenti vantaggi sotto il profilo finanziario.

Problematiche derivanti dall’applicazione dell’Iva “per cassa”

  • Come espressamente previsto dall’articolo 3 del decreto attuativo, il diritto ad operare la detrazione dell’imposta, se e nei limiti in cui spetti, sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato.
  • il contribuente deve effettuare un monitoraggio costante durante l'anno degli incassi e pagamenti ai fini della liquidazione dell’imposta.
  • il contribuente deve effettuare un monitoraggio costante durante l'anno e cessare l'applicazione del regime dal momento in cui la soglia di 200mila euro viene superata.

domenica 3 maggio 2009

M&A: La fusione inversa, il fotovoltaico e l'energia pulita.



A volte il blog diventa un memo, un foglio per appunti per quando ci si aggiorna e non si è in Studio.
Materiale che diventa utile per le operazioni che stiamo seguendo e per aggiornare la nuova edizione del libro LE PERIZIE DI STIMA.
La fusione inversa è da sempre una operazione di finanza straordinaria particolarmente complessa sia per quanto riguarda la valutazione del concambio sia perchè spesso richiede una valutazione della sostenibilità finanziaria dell'operazione.
La RISOLUZIONE N. 111/E DEL 27 APRILE 2009 chiarisce che in caso di fusione inversa, ricorrendone i presupposti e operando in “stretta aderenza” ai corretti principi contabili la società incorporante può avvalersi del regime di imposizione sostitutiva per ottenere l’affrancamento dei maggiori valori iscritti sui propri beni.

La RISOLUZIONE N. 112/E DEL 28 APRILE 2009 invece illustra il trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, della costituzione di un diritto di superficie da parte di una società agricola per la creazione di un impianto fotovoltaico.

sabato 2 maggio 2009

Un piccolo riconoscimento!

Il cliente era in ritardo e sfiduciato,
abbiamo forzato la situazione,
nessun rinvio.
Forse abbiamo anche alzato un pò la voce ma alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo. insieme. per il bene dell'azienda.
Poco dopo una email di ringraziamento per l'aiuto, per non aver rinunciato nonostante l'ipotesi del rinvio.
E' una piccola cosa ma tutti i miei collaboratori erano entusiasti del gesto, di un piccolo riconoscimento da parte del cliente del lavoro fatto. E' bastato poco per renderli felici e soddisfatti nonostante qualcuno abbia dovuto rimandare di qualche ora la partenza per il ponte.
Un semplice grazie a volte è un incentivo straordinario!

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