Il giorno dunque è arrivato. Gli avvisi di accertamento inviati dall'Agenzia delle Entrate dono immediatamente (o quasi) esecutivi.
Distruggendo quel poco di diritto che era rimasto in questo Paese siamo arrivati al punto che "prima paghi e poi ti difendi". Ne avevo già parlato in un precedente post estivo in seguito alla presa di posizione di molte associazioni imprenditoriali.
La cosa più triste è che ormai non riesco neanche più ad arrabbiarmi.
La normativa
Dal 1° ottobre gli avvisi di accertamento
inviati dalle Entrate saranno immediatamente esecutivi. Si dovrà pagare subito
1/3 di quanto contestato, entro il termine per la presentazione del ricorso.
Quali tributi: il nuovo regime
riguarda solo i tributi e i periodi d'imposta previsti dalla norma per i quali
si procede con atto di accertamento. Tali tributi sono: le imposte sui redditi,
le relative addizionali, l'Iva e l'Irap.
Quali periodi di imposta: I periodi
d'imposta sono quelli relativi al periodo in corso al 31 dicembre 2007 e a
quelli successivi. Sono esclusi, ad esempio, i tributi doganali e i tributi
indiretti diversi dall'Iva.
Effetti sui tempi di pagamento della sospensione feriale e
dell'istanza di adesione: per gli accertamenti da oggi
esecutivi rilevano sia la sospensione feriale sia l'eventuale proposizione
dell'istanza di adesione che spostano i termini per la presentazione del
ricorso con ovvie conseguenze anche per il pagamento di quanto dovuto (indicazione
che l'Agenzia delle Entrate ha fornito agli uffici periferici con una nota
interna).
Nuovi accertamenti (post 1 ottobre): gli uffici non dovranno più emanare le cartelle esattoriali in
quanto l'atto di accertamento diventa esecutivo una volta trascorsi i termini
per presentare ricorso.
Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l'atto, che deve contenere l'intimazione ad
adempiere, diventa esecutivo. Il contribuente deve pagare le somme dovute entro
il termine per presentare ricorso. In caso contrario, l'atto di accertamento
deve avvertire che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la
riscossione delle somme passa all'agente della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata.
Vecchi accertamenti (ante 1 ottobre): restano in vigore le vecchie regole della notifica dell'avviso
di accertamento, della iscrizione a ruolo e della successiva notifica della
cartella esattoriale.
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