Niente allarmismi, spesso enfatizzati dalle categorie, ma possibile che in questo Paese ci si debba perdere in un bicchier d'acqua? e poi ci domandiamo perchè l'investitore estero ci snobba come la peste.
Possibile che si debba far dottrina pure su come numerare una fattura? Eppure non dovrebbe esser difficile scrivere norme chiare e soprattutto il contribuente non dovrebbe esser terrorizzato dal rischio di commettere errori formali in piena buona fede.
Sia chiaro, basta scrivere l'anno a fianco al numero come già oggi molti fanno ed è tutto risolto, ma per arrivare ad una simile certezza è il caso di dover effettuare lettura congiunta di norma europea, norma italiana, risoluzione ministeriale (auspicata) ed invocare l'immancabile circolare dell'Agenzia delle Entrate?
Son norme come queste che portano lavoro ai burocrati (pubblici e privati), contenziosi inutili, costosi aggiornamenti dei programmi e del software. Semplificate, ve ne prego.
SINTESI NORMATIVA
A seguito del recepimento della direttiva n. 2010/45/UE, viene previsto che dal 2013 la fattura debba contenere “il numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Non sembra chiaro cosa si debba intendere con tale dizione. Due le possibili interpretazioni:
- la prima prevederebbe l'adozione di una numerazione progressiva senza l'azzeramento previsto alla fine di ogni anno solare;
- la seconda prevederebbe l’azzeramento della numerazione al termine di ogni anno solare apponendo accanto al numero di fattura l'anno di emissione della stessa.
RIPORTIAMO COMUNICATO ARCOL: DAL 1 GENNAIO 2013 LA NUOVA
DISCIPLINA, MA NON C’E CHIAREZZA
Il
D.L. 11 dicembre 2012 n. 216, che recepisce la direttiva 2010/45/UE, ha
modificato, tra l’altro, la disciplina IVA in materia di fatturazione delle
operazioni con decorrenza 1° gennaio 2013 (articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972).
Tra
le modifiche intervenute nell’articolo 21 del DPR 633/72, che comunque saranno
oggetto di ulteriore approfondimento da parte dell’Associazione Nazionale
Commercialisti, vi è quella che prevede che la fattura (anche sotto forma di
nota, conto, parcella e simili) debba evidenziare un “numero progressivo che la
identifichi in modo univoco”.
Con
riferimento a questo preciso aspetto della nuova disciplina, l’Associazione
Nazionale Commercialisti ritiene opportuno ed urgente richiamare l’attenzione
sul fatto che, ad oggi, non è assolutamente chiaro cosa si debba intendere per
numero progressivo che identifichi univocamente la fattura.
Conseguentemente
a questa incertezza, l’ANC ritiene assolutamente auspicabile uno specifico e
tempestivo chiarimento ministeriale.
In
ogni caso, preso atto dell’assenza, ad oggi, di un intervento chiarificatore da
parte ministeriale, l’ANC, in considerazione dell’importanza di offrire ai
colleghi indicazioni concrete sotto il profilo operativo, ritiene che per
ottemperare al precetto normativo e numerare, quindi, progressivamente in modo
univoco la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili)
possano essere adottate, alternativamente, due diverse modalità di numerazione.
La
prima consiste nell’adozione di una numerazione progressiva per tutte le
fatture senza il successivo azzeramento previsto alla fine di ciascun anno
solare. In tal caso, per la prima fattura emessa nel 2013 la numerazione
seguirà quella dell’ultima emessa nel 2012.
La
seconda modalità prevede l’adozione di una numerazione progressiva nell’ambito
di ciascun anno solare, individuando univocamente la fattura con l’anno di
emissione della stessa. In tal caso, la numerazione della prima fattura emessa
nel 2013 sarà 1/2013 e così a seguire per tutte le ulteriori fatture emesse.
Per
coloro che adottano, invece, una numerazione delle fatture con distinte serie
di numerazione, con conseguente adozione di specifici registri sezionali,
dovranno essere osservate le predette modalità di numerazione per ogni serie di
numerazione.
E’
importante verificare sempre che i numeri progressivi, così come sopra
attribuiti (numerazione progressiva oppure numerazione con indicazione
dell’anno n. 1/2013, n. 2/2013, ecc.) siano trascritti nel registro delle
fatture (nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del DPR
26/10/1972, n. 633), specularmente a quanto riportato sul documento. L’articolo
23 del DPR 633/72, infatti, prevede espressamente che siano indicati nel
registro, per ciascuna fattura, “il numero progressivo e la data di emissione
di essa, …omissis…”.
Rispetto
a quest’ultimo punto, l’ANC intende richiamare l’attenzione sull’opportunità da
parte delle software house di assicurare l’aggiornamento dei programmi
professionali di contabilità, al fine di permettere la corretta registrazione
dei documenti secondo la modalità di numerazione adottata.
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