mercoledì 11 luglio 2012

Sudditi di uno Stato affamato e cialtrone: da Gerico l'ultima beffa.

Far finta di essere sani.
Far finta di essere...

Liberi, sentirsi liberi
forse per un attimo è possibile
ma che senso ha se è cosciente in me
la misura della mia inutilità.


Giorgio Gaber



Con l’ennesimo comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ieri ha prorogato i termini di pagamento inseguito alla compilazione degli studi di settore, dal 9 luglio al 20 agosto,senza maggiorazione dello 0,4%.

Da imprese e professionisti si erano levate forti proteste visti i tempi troppo stretti tra la messa a disposizione del software di calcolo, avvenuto il 18 giugno scorso, e la data di scadenza del 9 luglio. Ultima beffa di uno Stato ormai impazzito, l'ultima versione di Gerico (la 1.0.2) era stata messa a disposizione degli utenti solo il 5 luglio.
Nelle scorse settimane, l’idea di legare gli adempimenti fiscali al completamento degli strumenti applicativi e interpretativi da parte delle Entrate era stata rilanciata dalle pagine di ItaliaOggi del 23 giugno scorso dal presidente dell’Odcec di Milano Alessandro Solidoro. Il quale osservava con riferimento agli adempimenti dichiarativi Unico 2012, che i commercialisti si devono confrontare con provvedimenti e chiarimenti «last minute», con l'indisponibilità dei programmi gestionali in tempi congrui ai fini di una appropriata programmazione dell'attività di studio, con il permanere di rilevanti incertezze interpretative e con l'ormai «usuale» proroga necessaria per il «superamento di talune criticità operative riscontrate da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» (Cfr. Comunicato stampa Mef n. 77 dell'8/06/2012).

Solidoro concludeva chiedendosi: “perché invece delle proroghe dell'ultimo secondo, quando ormai, nel dubbio, ci si è affrettati a fare tutto il possibile, non si stabilisce per norma di legge che tutti i termini, compreso il termine di pagamento delle imposte sia fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione dei documenti di prassi e dalla data di rilascio della versione definitiva dei software necessari?”

Di ieri l’ultima beffa.
Ora io mi chiedo e torno a farlo ormai troppe volte:
  • possibile che in Italia sia impossibile un minimo di pianificazione?
  • possibile che la sogei non riesca a fornire programmi affidabili in tempi ragionevoli?
  • possibile che non si riesca mai a capire quando pagare le imposte?
  • possibile che si sia sempre sudditi di uno Stato affamato e cialtrone?
  • possibile che si sia dimenticato che il valore legale di legge e comunicato stampa è differente?
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lunedì 9 luglio 2012

Praticantato: retroattiva la riduzione a 18 mesi.

Dal Ministero della Giustizia arriva la circolare del 4/7/2012 sull’interpretazione della norma sulla durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate: via libera alla retroattività della norma che riduce a 18 mesi la durata della “pratica” professionale.

Circolare 4 luglio 2012 - Durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell'art 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27

4 luglio 2012 - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale della giustizia civile

Oggetto: Durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell'art 9, comma 6, del D.L. 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.24/3/2012 N.27

L’art. 9 comma 6 del D.L. 24.1.2012, conv. con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27, stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”.

Questo Ministero è stato investito, da privati e da Ordini professionali, della richiesta di parere in merito alla applicabilità della suddetta disposizione anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24.1.2012).

Invero, né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.

Occorre pertanto fare riferimento ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.

Secondo l’art. 11 delle disposizioni prel. cod. civ. la legge dispone per l’avvenire. Occorre tuttavia considerare, in linea generale, che nei rapporti di durata – quale quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale – la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza, peraltro con le precisazioni che seguono.

Si evidenzia, al riguardo, che la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad ampliare fin dall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni.

Peraltro, ove si accedesse alla contraria interpretazione, si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell’art.3 Cost.

Si rileva, altresì, che in sede di conversione il legislatore ha usato – per riferirsi alla durata del tirocinio – il tempo presente in sostituzione del tempo futuro previsto nel decreto.

D’altra parte, si ritiene che l’esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine all’idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresenta un mero requisito di ammissione.

Occorre peraltro affrontare in questa sede le modalità di svolgimento della pratica, alla luce della circostanza che la nuova norma prevede che “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”. Tanto significa che, secondo la nuova disposizione normativa, ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.

La riforma in questione assume di conseguenza valenza generale e va a disciplinare tutti i tirocini previsti per l’accesso alle professioni regolamentate, dovendosi ritenere non più applicabili le disposizioni con essa incompatibili.

Al fine di darne la più ampia diffusione, si dispone la pubblicazione di quanto sopra sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 4 luglio 2012
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mercoledì 4 luglio 2012

Un progetto ambizioso ed una occasione per far bene

Ieri prima riunione del CdA della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. Ne sono diventato amministratore da poco con una scelta coraggiosa da parte di chi mi ha nominato (chi segue questo blog sa che le mie idee sulla professione e sull'Ordine non sono sempre ortodosse e comode).

Il gruppo mi pare molto buono, molta voglia di fare e di mettersi in gioco.

Le sfide sono notevoli:
  • Tutelare l'immagine del Commercialista;
  • Potenziare la scuola praticanti in collaborazione con le principali università milanesi ed adattarla alle nuove norme sul tirocinio;
  • Potenziare e rifocalizzare la formazione professionale dei commercialisti, esportarla oltre il bacino milanese;
  • Sviluppare le pubblicazioni in collaborazione con le principali case editrici di settore;
  • Ampliare le collaborazioni con le principali istituzioni ed università;
  • Creare un canale di dialogo con Confindustria;
  • Sviluppare conciliazione e mediazione. 
Si raccoglie una eredità importante.

Una bella occasione per provare a far bene. Dopo il momento della critica ora tocca costruire.

In alto sotto il titolo trovate la pagina "Fondazione" che raccoglierà tutti i post sul tema, le nuove iniziative, progetti, vittorie e delusioni.

Cercherò di comunicare le nuove iniziative, le borse di studio e le agevolazioni per i più giovani.

Spero che praticanti e colleghi vorranno aiutarmi con suggerimenti, critiche e proposte.

Inizia l'avventura, l'entusiasmo e la voglia di fare sono tanti.


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martedì 3 luglio 2012

SRL semplificata: comunicazione di servizio

Al momento non è ancora possibile invece iscrivere al Registro Imprese la Società semplificata a responsabilità limitata prevista per i soggetti che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età in quanto non è ancora stato emanato il decreto ministeriale con il quale viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

I tempi di entrata in vigore della srl semplificata stanno diventando obiettivamente imbarazzanti.



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Start up: Società a responsabilità limitata a capitale ridotto ovvero continuiamo a prenderci in giro.


Il decreto sviluppo prevede una nuova forma societaria, non inserita nel codice civile (complimenti ad un legislatore sempre più pasticcione), senza particolari agevolazioni ma del tutto in linea con le richieste del popolo della rete che odia versare il capitale sociale.

Ora mi aspetto che con questa straordinaria rivoluzione l'Italia si riempia di start up, crei innovazione, dia occupazione e sviluppo. Non ci sono più scuse.

PS ma al posto di queste sciocchezze, modificare il sistema degli acconti di imposta che quelli si penalizzano le start up vere?

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.

Per detta società non saranno previste particolari agevolazioni né in merito ai costi notarili né in merito alle spese di bolli e segreteria.

Per approfondimento: decreto sviluppo

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