giovedì 10 novembre 2011

mercoledì 9 novembre 2011

AIDC: i commercialisti stanno crescendo?

Ecco un bell’esempio di contributo alla chiarezza di interpretazione normativa da parte di una associazione di categoria, o quanto meno un bel tentativo.

Chi mi legge sa che non sono particolarmente entusiasta del funzionamento di Ordini professionali, ecc… troppo spesso complici, se non di incrementare la burocrazia, certamente di omessa denuncia (in concreto intendo, al di là del comunicato stampa di maniera).

Per contrasto, dopo le numerose critiche, mi piace portare qualche esempio di iniziativa che ha una ricaduta positiva non solo sui professionisti iscritti che devono applicare la normativa, ma anche sulle imprese e sui contribuenti in generale.

Con la denuncia del 1 giugno 2009 n.6 l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed esperti contabili  ha chiesto alla Commissione europea di verificare la compatibilità della normativa italiana sull'esterovestizione, l’illegittimità comunitaria, cioè, della presunta residenza fiscale in italia di società ed enti avente la sede in altro stato comunitario come prevista dall'art. 73 del D.P.R. n. 917/1986.

E anche se la Commissione ha deciso che il fatto non sussiste ha costretto l'Agenzia a chiarire che “la presunzione contenuta nell'articolo 73 facilita il compito del verificatore nell'accertare la residenza effettiva della società estera, ma non lo esonera dal dovere di dimostrare l'esterovestizione. Inoltre, il contribuente può fornire prova a suo discarico e ciò – in base alla risoluzione 312/E/2007 – sulla base di dati documentali e di tutti gli «elementi concreti, da cui risulti, in particolare, il luogo in cui le decisioni strategiche, la stipulazione dei contratti e le operazioni finanziarie e bancarie siano effettivamente realizzate”.  Il Sole 24 Ore http://24o.it/l2iWA

Non ho avuto tempo di approfondire leggendo la difesa della Agenzia delle Entrate, ne di valutare in concreto i risultati di questa iniziativa (probabilmente limitati) ma credo che questo sia il giusto modo, da parte delle associazioni di categoria, di contribuire tecnicamente al miglioramento della qualità legislativa e tutto vantaggio dei contribuenti che altro non sono che i nostri clienti.

Mi piacerebbe leggere più spesso di tentativi simili e meno di rivendicazioni e battaglie spesso di retroguardia tese a far certificare al commercialista tutto e tutti (con compensi spesso bassi - il cliente paga bene se il servizio è utile, poco e di malavoglia se è solo burocrazia in più - ed in cambio rischi altissimi) al posto di premere per una semplificazione che non farebbe altro che aiutare anche il Ministero nei controlli.

Mi piacerebbe poter dire sempre più spesso guardando il cliente che la mia categoria sta combattendo battaglie a suo favore, a favore della libertà di fare impresa.

Oggi purtroppo non sempre è così o forse semplicemente si è iniziato troppo tardi a farlo e recuperare nell'immaginario è dura, soprattutto se continuiamo ad associarci nelle nostre rivendicazioni ad altri ordini che operano con tutele ed esclusive a noi sconosciute (notai, avvocati, ecc).

Sarebbe bello che un dialogo anche con confindustria partisse da Milano che essendo la piazza più ricca è anche quella più aperta al cambiamento, per spiegare noi chi siamo e aiutare agli altri a scoprire che se alcune critiche verso la categoria son giuste altre sono viziate da interessi di parte.

Molte battaglie potremmo combatterle insieme.

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Rivalutazione partecipazioni al primo luglio 2011

La norma in esame consente la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché detenuti alla data del 1° luglio 2011.

Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.

Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia.

La Perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012. Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti

Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.

Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5, dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.

La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.
 
Il versamento dell’imposta sostitutiva
L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
  • 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
  • 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

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giovedì 3 novembre 2011

L'arte dimenticata di offrire da bere.

Ieri sera uscendo dallo Studio ho incontrato un amico avvocato e mi son fermato con lui a bere un bicchiere di vino. Non il classico aperitivo milanese ma un buon rosso per far due chiacchiere in attesa della cena, giusto per scaricare la tensione di una giornata frenetica.

Al momento di pagare mi ha colpito una sua osservazione: siam rimasti in pochi a litigare per offrire da bere.

E' vero, sempre più spesso manca la nobile arte dell'offrire, la piacevolezza di rivedersi per ricambiare.

Son piccole cose che individuano la persona, generosità ingenua ma solida.

E pensare che un tempo a Milano c'era l'usanza di lasciare al bar un cafè pagato, nel caso entrasse chi non poteva permetterselo. Un piccolo gesto di generosità anonimo segno di una città che allora aveva molto da dare.

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mercoledì 2 novembre 2011

Emergenza sconfinamenti: termini ridotti alla metà dal 1 gennaio 2012


Oggi, proprio mentre stavo analizzando con un cliente la sua situazione bancaria e valutando l'ipotesi di una ristrutturazione  del debito ricevo una email di spam ma per una volta con un contenuto interessante:

Gli sconfinamenti strutturali (cioè non occasionali) che alla data del 1 gennaio 2012 risulteranno in essere da 90 o più giorni, saranno considerati “esposizione scaduta” (c.d. past due) e comporteranno un automatico downgrading del cliente con possibili conseguenze anche sui tempi di passaggio dell’esposizione complessiva a sofferenza.

Attualmente le banche italiane considerano “esposizione scaduta” lo sconfinamento al superamento dei 180 giorni dalla scadenza del credito concesso o della rata non pagata.

Ciò in deroga alla definizione di inadempienza (cd. default) prevista dall’Accordo di Basilea 2, entrato in vigore dal 2007, che stabilisce che debba essere considerato in default il cliente che presenti verso la banca debiti scaduti da oltre 90 giorni.

L’Italia, infatti, (tra i Paesi facenti parte del G10, le cui banche centrali sono firmatarie dell’Accordo) all’epoca dell’entrata in vigore di Basilea 2, ha optato per l’adozione di un termine più lungo (appunto, 180 giorni) in considerazione della “fisiologia del ritardo nel servizio del debito, riscontrata nel nostro paese”; è stata, dunque, consentita una deroga per innalzare il predetto limite da 90 giorni a 180 giorni e comunque fino e non oltre il 31.12.2011.

L’abbassamento del rating dovuto a ragioni esterne al rapporto banca / cliente e non collegato alla situazione oggettiva del cliente, difficilmente potrà essere contrastato.

L'informazione lo confesso mi era sfuggita e mi chiedo quanti ne siano a conoscenza.

Ho chiesto informazioni in rete e ne ho avuto la triste conferma.

Ad una prima reazione poco urbana sono seguite alcune riflessioni:
  • Irap anche per le imprese in perdita (non condivido le lamentele di molti data l'origine dell'imposta ma è un dato di fatto);
  • Interessi passivi a deducibilità limitata (detta alla grossa: più perdo meno deduco);
  • riporto delle perdite fiscali limitato all'80%;
  • Titolo di privilegio alle sanzioni fiscali che limiterà il recupero dei crediti in caso di clienti in fallimento o altra procedura concorsuale;
  • aumento degli interessi passivi e stretta del credito aggravata dalla notizia appena letta e chi rivelerà temo dirompente;
  • futura patrimoniale o comunque aggressione ai risparmi personali degli imprenditori e delle famiglie (che renderà più difficile decidere di ricapitalizzare le imprese).
Se ci aggiungiamo la crisi recente e mai risolta, son sincero oggi non c'è molto da stare allegri. La casa crolla e non ce ne rendiamo conto.

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