Brevi riflessioni di un Commercialista di Milano sulla strategia delle PMI per alimentare il dialogo tra il nostro Studio e le imprese. Valutazione d'azienda, perizie di stima, passaggio generazionale oltre alla attualità fiscale e societaria sono i principali temi che tratteremo su queste pagine.
giovedì 10 novembre 2011
mercoledì 9 novembre 2011
AIDC: i commercialisti stanno crescendo?
Ecco un bell’esempio di
contributo alla chiarezza di interpretazione normativa da parte di una
associazione di categoria, o quanto meno un bel tentativo.
Chi mi legge sa che non sono particolarmente entusiasta del funzionamento di Ordini professionali, ecc… troppo spesso complici, se non di incrementare la burocrazia, certamente di omessa denuncia (in concreto intendo, al di là del comunicato stampa di maniera).
Con la denuncia del 1 giugno 2009 n.6 l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed esperti contabili ha chiesto alla Commissione europea di verificare la compatibilità della normativa italiana sull'esterovestizione, l’illegittimità comunitaria, cioè, della presunta residenza fiscale in italia di società ed enti avente la sede in altro stato comunitario come prevista dall'art. 73 del D.P.R. n. 917/1986.
E anche se la Commissione ha deciso che il fatto non sussiste ha costretto l'Agenzia a chiarire che “la presunzione contenuta nell'articolo 73 facilita il compito del verificatore nell'accertare la residenza effettiva della società estera, ma non lo esonera dal dovere di dimostrare l'esterovestizione. Inoltre, il contribuente può fornire prova a suo discarico e ciò – in base alla risoluzione 312/E/2007 – sulla base di dati documentali e di tutti gli «elementi concreti, da cui risulti, in particolare, il luogo in cui le decisioni strategiche, la stipulazione dei contratti e le operazioni finanziarie e bancarie siano effettivamente realizzate”. Il Sole 24 Ore http://24o.it/l2iWA
Non ho avuto tempo di approfondire leggendo la difesa della Agenzia delle Entrate, ne di valutare in concreto i risultati di questa iniziativa (probabilmente limitati) ma credo che questo sia il giusto modo, da parte delle associazioni di categoria, di contribuire tecnicamente al miglioramento della qualità legislativa e tutto vantaggio dei contribuenti che altro non sono che i nostri clienti.
Mi piacerebbe leggere più spesso di tentativi simili e meno di rivendicazioni e battaglie spesso di retroguardia tese a far certificare al commercialista tutto e tutti (con compensi spesso bassi - il cliente paga bene se il servizio è utile, poco e di malavoglia se è solo burocrazia in più - ed in cambio rischi altissimi) al posto di premere per una semplificazione che non farebbe altro che aiutare anche il Ministero nei controlli.
Mi piacerebbe poter dire sempre più spesso guardando il cliente che la mia categoria sta combattendo battaglie a suo favore, a favore della libertà di fare impresa.
Oggi purtroppo non sempre è così o forse semplicemente si è iniziato troppo tardi a farlo e recuperare nell'immaginario è dura, soprattutto se continuiamo ad associarci nelle nostre rivendicazioni ad altri ordini che operano con tutele ed esclusive a noi sconosciute (notai, avvocati, ecc).
Sarebbe bello che un dialogo anche con confindustria partisse da Milano che essendo la piazza più ricca è anche quella più aperta al cambiamento, per spiegare noi chi siamo e aiutare agli altri a scoprire che se alcune critiche verso la categoria son giuste altre sono viziate da interessi di parte.
Molte battaglie potremmo combatterle insieme.
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Chi mi legge sa che non sono particolarmente entusiasta del funzionamento di Ordini professionali, ecc… troppo spesso complici, se non di incrementare la burocrazia, certamente di omessa denuncia (in concreto intendo, al di là del comunicato stampa di maniera).
Per contrasto, dopo le
numerose critiche, mi piace portare qualche esempio di iniziativa che ha una
ricaduta positiva non solo sui professionisti iscritti che devono applicare la
normativa, ma anche sulle imprese e sui contribuenti in generale.
Con la denuncia del 1 giugno 2009 n.6 l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed esperti contabili ha chiesto alla Commissione europea di verificare la compatibilità della normativa italiana sull'esterovestizione, l’illegittimità comunitaria, cioè, della presunta residenza fiscale in italia di società ed enti avente la sede in altro stato comunitario come prevista dall'art. 73 del D.P.R. n. 917/1986.
E anche se la Commissione ha deciso che il fatto non sussiste ha costretto l'Agenzia a chiarire che “la presunzione contenuta nell'articolo 73 facilita il compito del verificatore nell'accertare la residenza effettiva della società estera, ma non lo esonera dal dovere di dimostrare l'esterovestizione. Inoltre, il contribuente può fornire prova a suo discarico e ciò – in base alla risoluzione 312/E/2007 – sulla base di dati documentali e di tutti gli «elementi concreti, da cui risulti, in particolare, il luogo in cui le decisioni strategiche, la stipulazione dei contratti e le operazioni finanziarie e bancarie siano effettivamente realizzate”. Il Sole 24 Ore http://24o.it/l2iWA
Non ho avuto tempo di approfondire leggendo la difesa della Agenzia delle Entrate, ne di valutare in concreto i risultati di questa iniziativa (probabilmente limitati) ma credo che questo sia il giusto modo, da parte delle associazioni di categoria, di contribuire tecnicamente al miglioramento della qualità legislativa e tutto vantaggio dei contribuenti che altro non sono che i nostri clienti.
Mi piacerebbe leggere più spesso di tentativi simili e meno di rivendicazioni e battaglie spesso di retroguardia tese a far certificare al commercialista tutto e tutti (con compensi spesso bassi - il cliente paga bene se il servizio è utile, poco e di malavoglia se è solo burocrazia in più - ed in cambio rischi altissimi) al posto di premere per una semplificazione che non farebbe altro che aiutare anche il Ministero nei controlli.
Mi piacerebbe poter dire sempre più spesso guardando il cliente che la mia categoria sta combattendo battaglie a suo favore, a favore della libertà di fare impresa.
Oggi purtroppo non sempre è così o forse semplicemente si è iniziato troppo tardi a farlo e recuperare nell'immaginario è dura, soprattutto se continuiamo ad associarci nelle nostre rivendicazioni ad altri ordini che operano con tutele ed esclusive a noi sconosciute (notai, avvocati, ecc).
Sarebbe bello che un dialogo anche con confindustria partisse da Milano che essendo la piazza più ricca è anche quella più aperta al cambiamento, per spiegare noi chi siamo e aiutare agli altri a scoprire che se alcune critiche verso la categoria son giuste altre sono viziate da interessi di parte.
Molte battaglie potremmo combatterle insieme.
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Rivalutazione partecipazioni al primo luglio 2011

Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al
corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e
partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.
Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti
e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad
eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa
sostenuta per la redazione della perizia.
La Perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle
partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di
stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del
Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche
presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.
Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia
sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5,
dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della
società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei
quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la
perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle
partecipazioni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva
L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
- 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le
partecipazioni qualificate e per i terreni.
giovedì 3 novembre 2011
L'arte dimenticata di offrire da bere.

Al momento di pagare mi ha colpito una sua osservazione: siam rimasti in pochi a litigare per offrire da bere.
E' vero, sempre più spesso manca la nobile arte dell'offrire, la piacevolezza di rivedersi per ricambiare.
Son piccole cose che individuano la persona, generosità ingenua ma solida.
E pensare che un tempo a Milano c'era l'usanza di lasciare al bar un cafè pagato, nel caso entrasse chi non poteva permetterselo. Un piccolo gesto di generosità anonimo segno di una città che allora aveva molto da dare.
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alle
17:48
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mercoledì 2 novembre 2011
Emergenza sconfinamenti: termini ridotti alla metà dal 1 gennaio 2012
Oggi, proprio mentre stavo analizzando con un cliente la sua situazione bancaria e valutando l'ipotesi di una ristrutturazione del debito ricevo una email di spam ma per una volta con un contenuto interessante:
Gli sconfinamenti strutturali (cioè non occasionali) che alla data del
Attualmente le banche italiane considerano “esposizione scaduta” lo sconfinamento al superamento dei 180 giorni dalla scadenza del credito concesso o della rata non pagata.
Ciò in deroga alla definizione di inadempienza (cd. default) prevista dall’Accordo di Basilea 2, entrato in vigore dal 2007, che stabilisce che debba essere considerato in default il cliente che presenti verso la banca debiti scaduti da oltre 90 giorni.
L’Italia, infatti, (tra i Paesi facenti parte del G10, le cui banche centrali sono firmatarie dell’Accordo) all’epoca dell’entrata in vigore di Basilea
L’abbassamento del rating dovuto a ragioni esterne al rapporto banca / cliente e non collegato alla situazione oggettiva del cliente, difficilmente potrà essere contrastato.
L'informazione lo confesso mi era sfuggita e mi chiedo quanti ne siano a conoscenza.
Ho chiesto informazioni in rete e ne ho avuto la triste conferma.
Ad una prima reazione poco urbana sono seguite alcune riflessioni:
- Irap anche per le imprese in perdita (non condivido le lamentele di molti data l'origine dell'imposta ma è un dato di fatto);
- Interessi passivi a deducibilità limitata (detta alla grossa: più perdo meno deduco);
- riporto delle perdite fiscali limitato all'80%;
- Titolo di privilegio alle sanzioni fiscali che limiterà il recupero dei crediti in caso di clienti in fallimento o altra procedura concorsuale;
- aumento degli interessi passivi e stretta del credito aggravata dalla notizia appena letta e chi rivelerà temo dirompente;
- futura patrimoniale o comunque aggressione ai risparmi personali degli imprenditori e delle famiglie (che renderà più difficile decidere di ricapitalizzare le imprese).
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