venerdì 6 settembre 2013

Ed è sempre il primo giorno di scuola

Fare i commercialisti a Milano (o forse fare i commercialisti, punto) ultimamente richiede pianificazioni e strategie che un tempo erano prerogativa delle imprese.

Prima settimana di lavoro, ancora qualche difficoltà dovuta ad una frattura dell'omero di questa estate. Ritmi più lenti, niente auto nè motorino. Più tempo per riflettere.

Come sempre al rientro grandi propositi. Si riordina la scrivania, si riempie l'agenda, nuovi convegni in autunno a cui si aggiungono gli impegni editoriali che da maggio si sono fatti più prestanti. Coordino MysolutionPost e definire la strategia editoriale è cosa complessa ma affascinante. Ormai credo di avere una discreta competenza nel settore editoriale.

La complessità organizzativa aumenta e la volontà di cambiare è forte quasi quanto la resistenza a farlo.

Il cambiamento però deve essere piacevole, ho deciso quindi di abbandonare i grandi progetti per concentrarmi su piccoli passi, forse banali, da compiere in questo mese di settembre già ricco di impegni e di scadenze:

  • completare convalescenza
  • ridefinire meglio i tempi famiglia/lavoro;
  • fare qualche aperitivo con amici per confrontarsi su cosa fare e come da qui a fine anno;
  • usare di più skype riducendo gli spostamenti (complice anche la spalla), non tutto si può fare ma forse qualche riunione organizzativa in più si può tranquillamente gestire cosi. Con la redazione per esempio funziona molto bene;
  • Studiare, studiare, studiare complici le lezioni ed i convegniche dovrò tenere da ottobre a dicembre;
  • Pianificare
Non sono grandi cose, utili per fare il punto. 

Soprattutto ho voglia di incontrare in maniera informale gli amici per capire come crescere in un periodo come questo. Più mi confronto più trovo conferma in alcuni dati che restano preoccupanti ma vanno gestiti:
  • Il Paese è in crisi e lo resterà. La crisi non è solo ciclica ma anche di sistema.
  • La burocrazia e il sistema Paese sono diventati insostenibili. Rappresentano ormai concretamente un problema anche per le piccole realtà e per i servizi.
  • Unica via è rassegnarsi a fare da soli, sopportando i costi di un apparato statale che non fornisce servizi decenti. Meglio prenderne atto, smettere di lamentarsi ed agire di conseguenza.
  • La crisi è però dovuta anche alla cattiva gestione delle imprese italiane. di tutti noi.
  • oggi imprese e professionisti possono crescere (e c'è spazio) a causa della resistenza al cambiamento dei concorrenti. Bisogna vincere la propria.
  • Semplificare, semplificare e snellire: sempre più spesso mi rendo conto che mi arrabbio e mi preoccupo per cose che non mi riguardano, che dovrebbero gestire altri. Questo va risolto contrattualmente e con chiarezza sul chi fa che cosa.
  • Più concretezza e sperimentare meno.

La prima metà del 2013 ha portato diversi cambiamenti nel nostro Studio, razionalizzarli e farli sedimentare è importante per difendere le nostre caratteristiche distintive con continuità.


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mercoledì 4 settembre 2013

Start-up innovativa: mini guida

Start-up innovativa

Normativa di riferimento: Articolo 25 ( “Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità”) del Decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 121), modificato dal Decreto-legge del 28 giugno 2013 n. 76 art. 9 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99)
Requisiti

  • e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di quarantotto mesi;
  • ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 
  • a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
  • non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 
  • possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
  1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili; 
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che lo sta svolgendo, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. 

Pubblicità

Le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori.

Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: 

  • a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  • c) oggetto sociale;
  • d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; 
  • e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicita'; 
  • f) elenco delle societa' partecipate;
  • g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  • h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
  • i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
  • l) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e intellettuale. 
Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma 10.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.


Vantaggi

Art. 26
Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e' posticipato al secondo esercizio successivo.

L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di srl puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in deroga dall'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, puo' creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. 

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Nelle start-up innovative costituite in forma di srl, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 

L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Art. 27
Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonche' dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Art. 27 bis
Il credito d'imposta e' concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.

Art. 28 (le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione)
Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilita' di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del dlgs 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuita'.

Art. 29
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.

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martedì 3 settembre 2013

Generale Carlo Alberto dalla Chiesa


«Ci sono cose che non si fanno per coraggio. Si fanno per potere continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli.» (Carlo Alberto dalla Chiesa)

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giovedì 29 agosto 2013

Caro legislatore ti scrivo così mi distraggo un po' ...

... E siccome sei molto lontano più forte ti scriverò...

Non mi interessa entrare nel merito della vicenda Berlusconi, non ne ho ne la voglia ne le competenze. Questo non vuole essere un post a difesa o contro qualcuno, le posizioni di entrambe le parti nascondono verità.

Mi preme però far notare che lo stesso legislatore che ha approvato ad ampia maggioranza la legge Severino non l'ha ben compresa e soprattutto ha difficoltà ad applicarla.

Cosa dicono i giuristi pro berlusconi?

La legge Severino presenta ampi profili di incostituzionalità. Impedisce ai cittadini elettori di esercitare il libero diritto di scegliere i propri rappresentanti. Mette sullo stesso piano, sbagliando, amministratori locali e parlamentari, questi ultimi "protetti" dalla Carta. Contrasta con l'articolo 66 della stessa Carta che affida alle sole Camere il potere di decidere chi sta dentro e chi sta fuori dal palazzo (Zanon, Caravita, De Vergottini).

È a tutti gli effetti una sanzione penale, quindi non può assolutamente essere retroattiva (Guzzetta). È irragionevole perché fissa un termine di non candidabilità (6 anni) «senza determinare i criteri per il calcolo» (sempre Guzzetta). Se si applicasse si risolverebbe in «un riconoscimento della superiorità della magistratura rispetto al Parlamento» (Pansini).

Link http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/silvio-scappa-dal-retroattivo-sei-saggi-per-smontare-la-legge-severino-che-fu-votata-61826.htm

Se la cosa assume aspetti tragicomici nel caso concreto Berlusconi, può anche diventare una occasione per una riflessione più ampia.

1) troppe leggi e troppo complesse diventano difficili da interpretare, da applicare e finiscono per dare un potere abnorme all'apparato dello Stato a discapito delle libertà individuali.

2) il legislatore troppo spesso scrive le leggi in maniera sibillina non per incompetenza ma per rinviare prese di posizione e per lasciarsi margini di manovra in ambito applicativo.

3) lo stesso comportamento lo si ritrova ad ogni livello della burocrazia statale che tende a volersi ampliare sia nelle dimensioni che nel potere.

Io vorrei un Paese con poche regole chiare, con sanzioni severe, con una burocrazia che aiuti il cittadino ad identificare il comportamento corretto da tenere e non che tenda solo a sanzionarlo ex post per rimpinguare le casse svuotate dal mantenimento di un apparato elefantiaco.




giovedì 8 agosto 2013

Spesso la verità ci attende davanti alla macchinetta del caffè.

La notizia e' di questi giorni, largamente prevista ma speravo di sbagliarmi, di essere l'unico tra i consulenti così fiduciosi nel risanamento ad essersi sbagliato.

Invece lo schema e' il solito, l'imprenditore testardamente incapace di ammettere di aver sbagliato, il commercialista attento a non indispettire il cliente, il risanatore con grandi piani ed altrettanto grandi parcelle.

Il mio scetticismo fatto di numeri e gran chiacchierate alla macchinetta del caffè con manager e segretarie ha avuto purtroppo ragione.

In troppi si concentrano su fantasiose operazioni di bilancio dimenticando che i numeri hanno senso solo se si ascoltano le persone, solo se si scende in produzione, solo se ci si confronta con il mercato, uscendo dalle ovattate sale riunioni.

I numeri di un piano di risanamento devono nascere dalla realtà, proiettar la nel futuro.

Non sono un grande stratega ma le persone nascondono sempre molte verità ed ascoltarle, analizzare le incongruenze spesso aiuta a leggere meglio i bilanci. 

È quasi mai la colpa di una trattativa saltata e' di un potenziale acquirente che si rifiuta di acquistare una azienda piena di immobili. Quasi mai la colpa e' del mercato.

Molto spesso la verità ci attende davanti alla macchinetta del caffè. 
Verità che va colta anche se spiacevole.

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