sabato 29 giugno 2013

Srl semplificate startup innovative: novità dal DL Lavoro

La disciplina delle SRL Semplificate e delle Start Up - SRL INNOVATIVE è stata ulteriormente semplificata dal decreto legge n. 76 del 28 giugno, c.d.  DL Lavoro pubblicato in questi giorni in Gazzetta ufficiale.

1) SRL SEMPLIFICATA

Modifiche volte a razionalizzare la riforma Passera e ad eliminare le distorsioni legate all'età dei soci. Sintesi delle Novità:

  • srl semplificata potrà essere costituita da soci persone fisiche. Abolito limite di età di 35 anni;
  • coerentemente eliminato il divieto di cedere quote a soggetti di età superiore ai 35 anni;
  • Amministratori potranno essere anche non soci;
  • Eliminate le società a capitale ridotto, contribuendo a semplificare le forme societarie introdotte da Passera e spesso pleonastiche e poco utili.


Articolo 2463 bis - le parti in verde sono state abrogate dal DL Lavoro.

Società' a responsabilità limitata semplificata
La societa' a responsabilità limitata semplificata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1)     il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2)     la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3)     l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4)     i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5)     luogo e data di sottoscrizione;
6)     gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e l'eventuale atto e' conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili. 

2) START UP: SRL INNOVATIVE

Modifiche di rilievo riguardano anche le SRL innovative (Start up) introdotte attraverso il dl 18/10/2012 n. 179, conv. con modificazioni con legge 17/12/2012 n. 221 che vedono ridursi i limiti di accesso e quindi si amplia la platea dei potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni..

In particolare:
a)    viene abrogata lettera a) della norma che prevedeva che i soci persone fisiche  al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, dovessero detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria;
b)    viene ridotto dal 20% al 15% l’importo delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggior valore fra costo e valore della produzione, requisito per poter accedere al regime di vantaggio delle Start up;
c)   potranno godere del regime agevolato anche le società con almeno i 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di laurea magistrale;
d)    viene estesa la possibilità di utilizzo del regime premiale alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE semplificando non poco i dubbi interpretativi in merito alle caratteristiche innovative necessarie per accedere ai benefici di legge.

3) DECRETO LAVORO

Sotto riportiamo a titolo documentale gli estratti del decreto che interessano:

  • Srl semplificate
  • abolizione Srl a capitale ridotto
  • Srl innovative (start up)




















4) RIFLESSIONI

Molto ci sarebbe ancora da fare per eliminare storture e distorsioni di legge ma per ora accontentiamoci di questa piccola manutenzione volta più a modificare errori e forse (ma qui si pensa male) anche qualche follia della legge Fornero sulle Partite IVA che ad innovare seriamente mediante riforme coerenti e di sistema.

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lunedì 24 giugno 2013

Contratto di rete di imprese

La disciplina civilistica del contratto di rete di imprese ha subito recentemente alcune rilevanti modifiche che hanno contribuito, insieme ai precedenti interventi normativi, a cambiare sensibilmente la fisionomia della fattispecie contrattuale introdotta, come noto, dall’articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Si tratta, in particolare, delle novità introdotte prima dall’articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e poi dall’articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto decreto crescita-bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; tra le altre, quella destinata ad avere riflessi anche in ambito tributario è rappresentata dalla possibilità, per le reti dotate di fondo patrimoniale comune, di acquisire su base volontaria un’autonoma soggettività giuridica.

Le imprese della rete, infatti, mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della “rete”, danno vita ad un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto.

Ciò premesso, con la circolare che si allega vengono forniti i chiarimenti sulle conseguenze fiscali derivanti dalla possibilità per la rete di imprese di acquisire autonoma soggettività giuridica.

Allegato: Circolare Reti di Imprese


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venerdì 21 giugno 2013

Intervista su Starthappy

Starthappy è il programma che supporta le più innovative startup italiane con tecnologia cloud e visibilità sul web. 

Sempre più spesso realtà più innovative e realtà più tradizionali come le professioni cercano una via per trovare un dialogo e favorire l'osmosi di competenze ed esperienze.

Qui il link in cui è riportata l'intervista di qualche giorno fa.
Andrea Panato, anche il commercialista deve innovare. Piattaforme digitali e cloud per cambiare il volto della professione
Si parla di professione, di cloud e di editoria in attesa di un mondo che sta cambiando e che ha bisogno di meglio definire i suoi confini.

Il progetto Starthappy nasce da un’idea del gruppo Italiaonline, la più grande internet company italiana che da febbraio 2013 raggruppa tutti i brand e gli asset di Matrix S.p.a. e di Libero S.r.l. a seguito dell’acquisizione di Matrix da parte di Libero, conclusa a Novembre 2012. È direttamente controllata dalla Weather Investments II S.a.r.l. di proprietà dell’egiziano Naguib Sawiris, già proprietario in Italia di Wind Telecomunicazioni e protagonista a livello mondiale nel settore delle telecomunicazioni.
Fanno oggi parte di Italiaonline i portali Libero e Virgilio, il web magazine femminile Di·Lei, le utility 1254 e Apritisito, le concessionarie di web advertising Italiaonline ADV e Iopubblicità, il solution provider ITnet. L’unione di Libero e Matrix ha dato quindi vita al più grande gruppo digitale italiano, prima internet company nazionale e terzo player del mercato web in Italia dopo Google e Facebook.

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giovedì 20 giugno 2013

Piccole soddisfazioni

In un mondo sempre meno elegante con la concorrenza che sgambetta, gli ordini professionali che si arroccano, politici distratti da piccole beghe al posto di pensare al Paese, consulenti affamati ed imprenditori depressi...

Bè il fatto che una studentessa il giorno della sua laurea si ricordi di te e ti ringrazi per qualche suggerimento datole per la tesi mesi fa... significa che si può sperare.

E non voglio entrare in conflitti generazionali, vedo politici quarantenni ben più andreottiani dell'originale. Non credo che esser giovani rappresenti per se una qualità, ma esser per bene quello si.

Quel grazie mi ha strappato un sorriso. Non è poco.

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martedì 18 giugno 2013

Commercialisti: ipotesi di modifica della normativa antiriciclaggio

L’adozione della quarta Direttiva antiriciclaggio potrebbe costituire un’opportunità per porre rimedio a diverse incongruenze che si sono palesate a seguito di un non corretto recepimento della Direttiva 2005/60/CE e delle raccomandazioni GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale).

Come è noto si è determinata in Italia una situazione di inique discrasie in sede di applicazione della norma rispetto alla condizione dei professionisti di altri Paesi dell’Unione Europea.


SCARICA la proposta degli Ordini di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna: 
La normativa antiriciclaggio e il coinvolgimento dei professionisti. Spunti di riflessione per possibili modifiche della normativa alla luce dell’emananda quarta direttiva UE


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